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Impugnazione di strumento urbanistico, se non incide sull’area del ricorrente va verificato l’interesse ad agire
di Gianluigi Delle Cave

Con sentenza n. 1011/2020, il Consiglio di Stato ha chiarito che – in sede di impugnazione di strumenti urbanistici che non incidono direttamente su aree di proprietà della parte ricorrente – «è sempre necessario scrutinare la sussistenza dell’interesse ad agire, sub specie di lesione attuale e concreta o ragionevolmente certa, alla salute, all’ambiente, al valore dei terreni ecc.». 

La decisione

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha preliminarmente rilevato come la cosiddetta vicinitas – vale a dire lo stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento destinato ad incidere sulle proprietà del ricorrente – può certamente ritenersi fondamento della legittimazione ad agire «purché sia accompagnata anche dalla presenza di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento». In altri termini, lo stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento edilizio non è sufficiente a comprovare anche l’interesse a ricorrere che è, invece, «derivante da un concreto pregiudizio per l’interessato».

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