un utile promemoria tratto dalla pagina Facebook "newsdelgaudens" del collega Stefano Fedeli

CHE COS’È IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

 

E’ una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie’, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.

Il pagamento avviene attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher).

Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.

Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

 

Vantaggi

Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

 

Per il prestatore

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

 

Il ‘committente’

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale – possono essere:

·       famiglie;

·       enti senza fini di lucro;

·       soggetti non imprenditori;

·       imprese familiari

·       imprenditori agricoli;

·       imprenditori operanti in tutti i settori;

·       committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico). Gli Enti locali possono impiegare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.

 

Attenzione. Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione. (L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell’attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.) 

Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

·       pensionati

titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

·       studenti nei periodi di vacanza

     sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.

     Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;

c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

     Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell’anno.

·       percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anni 2009-2010 e 2011)

cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità;

·       lavoratori in part-time (anni 2010 e 2011)

     i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

·       altre categorie di prestatori

     inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell’ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.

 

Si precisa che studenti, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali.  Gli studenti possono, inoltre, essere impiegati nelle Scuole e nelle Università. 

 

·      I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.

Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.

 

Attività lavorative

In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell’ambito:

·       di lavori domestici;

·       di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (tali prestazioni possono essere richieste anche dagli Enti locali);

·       dell’insegnamento privato supplementare;

·       di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici oltre che da aziende e da committenti privati);

·       in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, Scuole e Università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);

·       di attività agricole rese a favore di:

–    imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e) e – per gli anni 2010 e 2011 – soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori in part-time;

–    imprenditori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;

·       dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nell’ambito di tutti i settori produttivi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività specifiche;

·       della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;

·       di attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;

·       in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, da parte dei pensionati;

·       in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, in via sperimentale per gli anni 2009-2010 e 2011, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, c. 10 della L. 2/2009;

·       in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, per i lavoratori in part-time (anno 2010 e 2011) con esclusione della possibilità di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

 

Limiti economici per il prestatore

Per il prestatore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente.

Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità,titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni 2009-2010 e 2011, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare (da intendersi per il prestatore come netto, pari a 4.000 euro lordi per il committente).

Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.

Limiti economici per il committente

Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro nette, per anno fiscale, corrispondenti ad un importo lordo di 13.330 euro.

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si elencano i principali riferimenti normativi in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio, partendo dalla Legge delega n. 30/2003 che ha introdotto per la prima volta le prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 4 c. 1 lettera d), poi disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 (artt. 70-73).

L’ultimo riferimento normativo, in ordine cronologico, è la Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), che ha apportato significative modifiche all’art. 70 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, inserendo ulteriori attività ed ampliando la platea di possibili committenti e prestatori.

Si riportano, inoltre, le circolari e i messaggi emanati dall’INPS.

–       Dal 1° dicembre 2008, la Circolare n. 104 ha esteso l’ambito di applicazione del lavoro accessorio ai settori del commercio, turismo e servizi.

–       La Circolare n. 44 del 24 marzo 2009 ha fornito indicazioni per l’applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico.

–       La Circolare n. 76 del 26 maggio 2009 ha chiarito le modalità applicative per l’impresa familiare operante nell’ambito del commercio, del turismo e dei servizi.

–       La Circolare n. 88 del 9 luglio 2009 ha fornito indicazioni in merito all’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi della Legge n. 33/2009.

–       La Circolare n. 17 del 3 febbraio 2010 ha fornito indicazioni in merito all’ampliamento dell’ambito di utilizzo dei ‘buoni lavoro’, in seguito alle innovazioni normative apportate dalla Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

 

Norme di riferimento

·       Art. 70 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dalla Legge n. 191 del 23 dicembre 2009

·       Legge n. 33 del 9 aprile 2009, art. 7-ter, c. 12

·       Artt. 70-73 del D.Lgs. n. 276/03 modificati dalla Legge n. 133/08

·       Decreto Min. Lavoro e P.S. del 12 marzo 2008

·       Legge n. 96 del 20 febbraio 2006

·       Legge n. 80 del 14 maggio 2005

·       D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, artt. 70-73

·       Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, art. 4

 

 

Circolari e Messaggi Inps

·       Messaggio Inps n. 3598 dell’11 febbraio 2011

·       Circolare n. 157 del 7 dicembre 2010

·       Circolare n. 130 del 4 ottobre 2010

·       Circolare n. 91 del 9 luglio 2010

·       Messaggio Inps n. 9999 del 13 aprile 2010

·       Circolare n. 17 del 3 febbraio 2010

·       Circolare n. 88 del 9 luglio 2009

·       Circolare n. 76 del 26 maggio 2009

·       Circolare n. 44 del 24 marzo 2009

·       Circolare n. 104 del 1° dicembre 2008

·       Circolare n. 94 del 27 ottobre 2008

·       Messaggio Inps n. 020439 del 17 settembre 2008

·       Messaggio Inps n. 17846 del 6 agosto 2008

·       Circolare n. 81 del 31 luglio 2008

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