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Sentenza del 25/09/2023 n. 749 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche – Sezione/Collegio 3

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TESTO

Intitolazione:

Tassazione atto giudiziario – obbligo motivazionale dell’avviso di liquidazione.

Massima:

In tema di imposta di registro su atti giudiziari emessi a definizione di processi, l’avviso di liquidazione può dirsi adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l’atto, riporti gli estremi identificativi del provvedimento (natura, organo giudiziario, numero di ruolo e data di pubblicazione), sia i criteri di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta). Nel caso esaminato dai giudici marchigiani però, poiché la sentenza oggetto di tassazione si riferiva a vicenda molto complessa, la Corte ha riconosciuto come insufficiente la motivazione che non riportasse l’indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate, in quanto parte contribuente si è trovata nella concreta impossibilità di verificare importi tassati ed aliquote applicate, in palese lesione del diritto di difesa.

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