tratto da Italia Oggi del 02.10.2020
Il genitore assegnatario della casa paga l’Imu
di Roberto Lenzu

Il genitore assegnatario della casa familiare è soggetto all’Imu fino al provvedimento di revoca del giudice ex art.1, comma 741, lett. c) n. 4, della Legge n. 160/2019. Stando a detta norma, l’assegnazione genera, ai fini Imu, la costituzione del diritto di abitazione in capo al genitore assegnatario. Al riguardo, uno dei problemi che ci si pone è se tale soggettività passiva venga meno a seguito di atto di rinuncia da parte del genitore assegnatario dell’immobile; oppure perché l’immobile non costituisce più abitazione familiare del coniuge assegnatario e dei figli o nelle altre ipotesi previste dall’art. 337-sexies del codice civile. La questione è rilevante quando l’immobile è di proprietà del genitore non assegnatario. Vi è chi ritiene che al verificarsi dei citati casi la soggettività passiva ritorna in capo al genitore proprietario dell’immobile, inquadrando la fattispecie nell’ambito della disciplina del diritto di abitazione ex art. 1022 del codice civile. Diritto, quest’ultimo, rinunciabile in ragione del principio di autonomia negoziale, sotteso all’ordinamento civile (Corte costituzionale 21/12/16 n. 283). Senonché tale soluzione non convince perché l’autonomia negoziale trova impedimento nella indisponibilità dei genitori della situazione giuridica soggettiva (Cassazione civile 31/01/2014, n. 2120) derivante dall’applicazione dell’art. 337-sexies, al quale occorre fare riferimento, nel silenzio della legge Imu, per inquadrare la fattispecie. Non è irrilevante, infatti, che dalla lettura tanto della disposizione Imu che dell’art. 337-sexies c.c. oggetto della norma è «l’assegnazione della casa familiare» e non il diritto di abitazione. Gli atti dispositivi in merito all’assegnazione della casa familiare competono in ultima istanza al giudice, nell’esercizio della sua funzione di tutela degli interessi dei figli. Difatti, l’assegnazione della casa coniugale è effettuata «tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli» ex art. 337-sexies c.c. Tanto è vero che il diritto «sui generis» di abitazione derivatone è riconosciuto prima di tutto nell’interesse superiore dei figli e non del genitore assegnatario, non venendo meno in caso di morte di quest’ultimo. Pertanto «non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono subordinate ad una valutazione da parte del giudice di rispondenza all’interesse della prole»; dunque la revoca dell’assegnazione non consegue automaticamente al venir meno delle condizioni «ma all’accertamento che la perdita del beneficio non abbia a ledere gli interessi della prole».

Componente osservatorio tecnico
docente Anutel

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