tratto da self-entilocali.it
Piemonte, del. n. 73– Spese di rappresentanza per “giornalino”
Pubblicato il 1 ottobre 2019
Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità dei limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010 in caso di partecipazione a un progetto volto alla realizzazione di un periodico di informazione, contenente anche comunicazioni dell’ente.
I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 73/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre 2019, hanno ribadito quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sez. Riunite con la del. 50/2011, ovvero che le spese di rappresentanza possono essere sostenute nel limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009.
I magistrati hanno infatti precisato che anche le spese dirette a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività (cd. pubblicità istituzionale) è spesa di rappresentanza, quindi, sostenibile nei limiti di cui all’art. 6, comma 8, del d.l.78/2010.
La Corte dei Conti ha ricordato che le sole forme di pubblicità, che non rientrano in tale limite, sono quelle previste dalla legge come obbligatorie.
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