tratto da self-entilocali.it
Piemonte, del. n. 70 – Oneri e spesa corrente
Pubblicato il 1 ottobre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare entrate in conto capitale, derivanti da oneri di urbanizzazione, per il finanziamento delle spese correnti ritenute obbligatorie.
I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 70/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre 2019, hanno ribadito che, dal 1° gennaio 2018,  i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati esclusivamente  per specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, come prescritti dall’art. 1, comma 460, legge n. 232/2006 (Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, del. n. 163/2018).
La Corte dei Conti ha ricordato che il legislatore, differentemente da quanto prescritto per gli anni 2016 e 2017, ha ritenuto privilegiare, dal 2018, l’utilizzo delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, senza vincoli temporali.
Pertanto, i proventi da oneri di urbanizzazione possono essere vincolati a determinate categorie di spese, ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli specifici utilizzi imposti dall’art. 1, comma 460, legge n. 232/2006, ovvero per interventi manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, senza alcun vincolo temporale.

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