Con la delibera n. 113/2019/Par la Corte dei conti dell’Abruzzo, si è espressa sull’argomento delle indennità, mettendo in chiaro che il rigore nell’osservanza delle norme a presidio dei vincoli di finanza pubblica va temperato con un parametro di doverosa equità nei confronti di coloro che ricoprono la carica di governo locale.
Di conseguenza, i magistrati contabili osservano che «le indennità di funzione non possono essere soggette a un congelamento rapportato a un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (…) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti».
Secondo i giudici, infatti, non è condivisibile che «gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base storica sulla quale rapportare le medesime indennità̀ anche per le successive tornate elettorali».
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