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Amministratori locali, la riduzione volontaria dell’indennità di carica non vincola gli esercizi futuri
di Michele Nico
La rinuncia volontaria a una parte dell’indennità di funzione spettante al sindaco e agli assessori non ha alcuna influenza sull’ammontare della stessa per gli esercizi successivi, con la conseguente possibilità per il Comune di rideterminare discrezionalmente i relativi importi, purché nell’ambito dei limiti massimi definiti dal Dm 119/2000 in ragione della dimensione demografica dell’ente.

Con la delibera n. 113/2019/Par la Corte dei conti dell’Abruzzo, si è espressa sull’argomento delle indennità, mettendo in chiaro che il rigore nell’osservanza delle norme a presidio dei vincoli di finanza pubblica va temperato con un parametro di doverosa equità nei confronti di coloro che ricoprono la carica di governo locale.

Di conseguenza, i magistrati contabili osservano che «le indennità di funzione non possono essere soggette a un congelamento rapportato a un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (…) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti».

Secondo i giudici, infatti, non è condivisibile che «gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base storica sulla quale rapportare le medesime indennità̀ anche per le successive tornate elettorali».

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