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L’ente locale non può opporre a compensazione un debito da sentenza con un credito tributario

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

La Corte di Appello condannava, in riforma della sentenza di primo grado, il Comune al pagamento in favore di una società di un importo di circa 20.000 euro, oltre interessi e spese di lite del doppio grado di giudizio. Tale sentenza passava in giudicato e veniva notificata in forma esecutiva decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Seguiva atto di precetto nei confronti del Comune e successivo atto di pignoramento presso il tesoriere. In considerazione del vincolo di impignorabilità delle somme presso il tesoriere, come da delibera di Giunta Comunale, la società non veniva liquidata, mentre il comune procedeva alla liquidazione della fattura del proprio legale per la difesa in giudizio. In considerazione dell’inerzia al pagamento da parte dell’ente locale, la società proponeva ricorso al TAR per il giudizio di ottemperanza, cui si è opposto l’ente richiedendo la compensazione degli importi a credito nei confronti della società per il mancato pagamento di diverse annualità della tassa dei rifiuti, ovvero che venisse disposto dal Collegio amministrativo l’obbligo di cauzione mediante fidejussione in caso di disposto pagamento, a garanzia dei propri crediti tributari. In sede di ricorso la società ha rilevato la violazione dei termini cronologici di pagamento, i quali rendevano improduttive di effetti le disposizioni di impignorabilità disposte dall’Organo esecutivo, rilevando, inoltre, la diversità del titolo del pagamento disposto dalla sentenza esecutiva rispetto al presunto credito vantato dall’ente a fronte di un contenzioso tributario in atto che avrebbe dovuto eliminare qualsiasi dubbio circa la loro possibile compensazione.

Le motivazioni dei giudici amministrativi

Il Collegio amministrativo di primo grado, ha ritenuto la propria competenza sul ricorso al rimedio dell’ottemperanza, in quanto indirizzato ad ottenere l’adempimento da parte della società all’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso, al giudicato. In merito ai crediti vantati dalla PA e richiesti in compensazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 15 novembre 2016, n. 23225 ha evidenziato come la certezza sull’esistenza del diritto opposto in compensazione costituisce requisito essenziale del credito medesimo il quale, per considerarsi effettivamente liquido ed esigibile, necessita di essere definito sia nell’an che nel quantum debeatur. Qualora il requisito non venisse rispettato, la determinazione dell’ammontare del credito opposto (ovvero la sua liquidazione) assumerebbe una valenza meramente provvisoria, dunque, verrebbe connotata da gravi profili di incertezza. Nel caso di specie, è controversa l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, avendo parte ricorrente fornito elementi idonei a comprovare la pendenza innanzi al giudice tributario di contenziosi proposti avverso le pretese tributarie dell’amministrazione comunale, la cui sussistenza, peraltro, non è stata contestata dall’ente resistente. Pertanto, l’ente locale non può compensare un credito oggetto di contenzioso difettando il requisito della sua certezza. Né miglior fortuna può trovare l’accoglimento della sussistenza di un vincolo di impignorabilità delle somme depositate presso la tesoreria. ex art. 159D.Lgs. n. 267 del 2000, in forza delle deliberazioni a tal fine adottate dalla Giunta comunale. Tale impignorabilità non opera qualora, dopo l’adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso. Infatti, nella documentazione depositata dalla società è emerso come l’ente locale, successivamente all’adozione della delibera, ha effettuato pagamenti per debiti estranei a quelli contemplati dalla sopra indicata disposizione, in violazione dell’ordine cronologico; in ogni caso, anche in relazione alla successiva delibera dell’Organo esecutivo di analogo tenore, il Collegio amministrativo evidenzia che ai fini della valida opposizione del vincolo, gravava sull’amministrazione comunale l’onere di provare non solo l’esistenza della delibera di destinazione delle somme ma anche la perdurante efficacia della stessa per non essere stata seguita da pagamenti per debiti estranei, su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico, prova quest’ultima non fornita dall’ente locale.

Avuto riguardo alla richieste di versamento di polizza fideiussoria, in proprio favore a garanzia dei crediti tributari vantati nei confronti della società ricorrente, non essendo prevista tale statuizione nell’ambito del rito per l’ottemperanza del giudicato ed in quanto, comunque, non se ne valutano sussistenti i presupposti, non emergendo né avendo l’amministrazione allegato elementi idonei a comprovare profili di criticità correlati alla solvibilità della società e restando, comunque, ferma la possibilità per l’ente di azionare gli strumenti all’uopo previsti dall’ordinamento a tutela della propria posizione creditoria.

Conclusioni

Sulla base delle sopra estese motivazioni le eccezioni indicate dall’ente locale non possono essere accogli bili, con obbligo di versamento delle somme richieste, nel termine di sessanta giorni, pena in caso di inerizia alla nomina di un commissario ad acta nella persona del Prefetto provinciale, con facoltà di delega ad un qualificato funzionario dal medesimo individuato, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.

QUI T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 11 settembre 2018, n. 9272

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