Danno erariale per gli incarichi esterni illegittimi, anche se «utili»
di Giuseppe Nucci
“Il giudice di secondo grado … osservava che il conferimento di funzioni a soggetti esterni rappresenta un’opzione operativa percorribile solo laddove sussistano (e vengano conseguentemente esternati nella motivazione del provvedimento di conferimento) i seguenti presupposti:
– assenza di un’apposita struttura organizzativa ovvero una carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l’esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
– complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;
– indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per il conferimento di funzioni dell’ente a soggetti esterni;
– indicazione della durata dell’incarico;
– proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione.”
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