Dal sito delle Autonomie locali un articolo di Luigi Oliveri

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La disciplina del lavoro agile contenuta nella preintesa del Ccnl Funzioni Locali del 5.8.2022 costituisce (come, del resto, il capo sul medesimo tema contenuto ne Ccnl Funzioni Centrali) una chiara anomalia.

Non tanto per i contenuti della disciplina, quanto per il metodo utilizzato, che ha finito per svilire esattamente il Ccnl, nonostante lo sbandieramento del tema dell’essenzialità della contrattazione come fonte principale dello smart working.

Basta confrontare i contenuti delle Linee Guida del 30.11.2021 sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni ed i contenuti del Ccnl, per rendersi immediatamente conto che i secondi sono al 95% la copia quasi conforme delle Linee Guida, con pochissime varianti, la più importante e rilevante delle quali è la regolamentazione del diritto alla disconnessione. Per il resto, l’opera di copia è incolla è tale che in alcuni casi il Ccnl riporta delle incongruenze grammaticali (nel riportare dal singolare al plurale alcuni sostantivi, ha lasciato il verbo al singolare, come scritto nelle Linee Guida).

Non è certo di per sé un male quanto si sta evidenziando, né il questo lavoro intende porsi in modo critico sull’operato delle parti.

Il punto è un altro: l’incedere inarrestabile di un modo di intendere la regolazione e le fonti sempre più extra ordinem o, se si vuole, on demand.

In effetti, se la disciplina contrattuale è la replica con pochissime varianti delle Linee Guida, una ragione c’è. Essa trova le sue radici nel “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, sottoscritto dal Governo con i sindacati il 10 marzo 2021. In merito al lavoro agile, vi si legge: “Il confronto in sede ARAN sarà l’occasione per definire linee di intervento sul lavoro agile (smartworking) perché si eviti una iper-regolamentazione legislativa e vi sia più spazio per la contrattazione di adattare alle esigenze delle diverse funzioni queste nuove forme di lavoro che, laddove ben organizzate, hanno consentito la continuità di importanti  servizi pubblici anche durante la fase pandemica”.

Il Patto ha anticipato quel che successivamente è avvenuto: mentre il Governo ormai caduto cercava di arrestare le ondate di iniziative normative sul lavoro agile che si erano succedute nei mesi precedenti, per sostituirle con strumenti di regolazione non normativi, come appunto linee guida, affiorava la consapevolezza che, a ben vedere, la disciplina normativa della legge 81/2017 era di per sé conchiusa e composta da principi generali in effetti sufficienti alla definizione dell’istituto del lavoro agile; mancava, invece, un dettaglio di disciplina, correttamente da ritenere di pertinenza dei contratti collettivi e non della legge.

Il problema, in quei mesi, consisteva nella circostanza dell’assenza di una disciplina contrattuale collettiva nazionale: le trattative sarebbero state avviate molto dopo, come noto.

Per cui, è emersa l’idea di attivare un sistema molto singolare di relazioni industriali: far precedere, cioè, l’emanazione di atti di disciplina del lavoro agile di fonte integralmente pubblicistica ed unilaterale, da una vera e propria negoziazione in sede Aran, come preconizzato dal Patto del 10 marzo 2021.

In effetti, le Linee Guida del 30.11.2021 sono state il frutto di una vera e propria contrattazione, che però non aveva, perché impossibilitata, dato esito alla sottoscrizione di un contratto, ma ad un’intesa sul testo delle Linee Guida medesime.

Si sarebbe, probabilmente, dovuto scegliere una strada maggiormente lineare e coerente: cioè attivare una vera e propria negoziazione contrattuale, finalizzata ad un Ccnl quadro intercompartimentale di regolazione del lavoro agile.

La strada ellittica, invece, è stata quella della contrattazione “di fatto” seguita da un atto amministrativo: non il massimo.

Infatti, si è evidenziata l’esigenza di assegnare la regolazione di dettaglio della resa del lavoro in modalità agile tramite la sede propria, cioè i contratti collettivi.

Tuttavia, una volta che i Ccnl intervengano dopo la formulazione di Linee Guida scaturenti da una contrattazione precedente, non era certo immaginabile che detti Ccnl avessero particolari spazi di azione, se non limitati a completare le indicazioni delle Linee Guida, ove carenti (come il caso del diritto alla disconnessione, oggettivamente fin troppo estraneo ad un atto di natura amministrativa quali le Linee Guida), o a piccole modifiche soprattutto di drafting o connesse alla contestualizzazione delle regole dettate dalle Linee Guida nel corpo di un articolato contrattuale.

L’esito è un insieme di regole che rispetta anche l’ordine della disciplina delle Linee Guida, con pochissime varianti.

……… prosegue 

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