Un sindaco ha chiesto un parere riguardo la possibilità di concedere ai privati un immobile di proprietà del comune senza la richiesta di un canone di affitto.
Il sindaco ha specificato che l’immobile di proprietà comunale è concesso a medici convenzionati con il Sistema sanitario regionale, per lo svolgimento di visite private a vantaggio di utenti non appartenenti al novero dei mutuati.
La Corte dei conti, sez. contr. per il Veneto, con deliberazione 109/2022, depositata il 25 luglio 2022, ha ribadito l’orientamento maggioritario seguito dalla giurisprudenza contabile, la secondo cui la concessione in uso gratuito di un immobile pubblico, comprese le utenze relative al bene concesso, non generando un’entrata, concretizzano un’ipotesi di depauperamento delle ricchezze della collettività amministrata, intaccando, dunque, il principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. (Sez. Campania n. 357/2016; Sez. Lombardia 172/2014; Sez. Lazio 87/2014).
I magistrati contabili del Veneto hanno ricordato che il principio generale di redditività di un bene pubblico è derogabile in quei casi stabiliti dalla legge, e, in particolare, quando alla base c’è il perseguimento di un interesse pubblico equivalente o superiore a quello meramente economico.
La concessione in uso gratuito, quale “forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse strumentali alla realizzazione delle proprie finalità a vantaggio dei cittadini”, comporta, tuttavia, la necessità, da parte dell’amministrazione, di un’attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco; valutazione che dovrà emergere nella motivazione del provvedimento, e che escluda lo scopo di lucro nell’attività svolta dagli utilizzatori del bene, con onere, da parte del Comune, di vigilare sul permanere delle condizioni legittimanti la gratuità dell’uso.
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