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Necessità di sottoporre a V.I.A. normativamente non obbligatoria le modifiche ad un progetto a suo tempo sottoposto a V.I.A.

 
Ambiente – Valutazione di impatto ambientale – Modifiche e estensioni di progetti sottoposti a V.I.A. –  Non soggetti a V.I.A. alla luce della normativa sopravvenuta – Conseguenza.
            Non devono essere necessariamente sottoposte a valutazione di impatto ambientale (od a verifica di assoggettabilità) le “estensioni” o le “modifiche” di progetti che, in base alla normativa sopravvenuta, non siano più soggetti ex lege a V.I.A. e che, dunque, se presentati ex novo, non dovrebbero esservi necessariamente sottoposti (1).
 
(1) Ha affermato la Sezione che l’Amministrazione, ove ritenga che un intervento possa comunque determinare, in concreto, “impatti ambientali significativi e negativi”, può sempre disporre – previa idonea motivazione – l’attivazione della verifica di assoggettabilità a V.I.A. anche al di fuori degli specifici casi prescritti dalla legge; ove, invece, ritenga che esulino tali “impatti” non è tenuta a confezionare alcuna specifica motivazione, posto che, a monte, il legislatore ha escluso che quella tipologia di intervento sia, di regola, in grado di arrecare potenziali danni all’ambiente.
La rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale, di regola doverosa allorché siano introdotte delle modificazioni progettuali che determinino la costruzione di un manufatto significativamente diverso da quello già esaminato, è viceversa superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici, determinando, in particolare, una più efficace mitigazione del rischio ambientale presentato dall’originario progetto.
 

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