02/08/2019 – Le ferie non godute fruibili prima del collocamento a riposo

Molise, del. n. 98– Le ferie non godute fruibili prima del collocamento a riposo

Pubblicato il 1 agosto 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute dai dipendenti che hanno optato per il collocamento a riposo in via anticipata. 
I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 98/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio 2019, hanno ritenuto che la p.a., datore di lavoro, possapermettere il godimento delle ferie maturate dal lavoratore anche nel corso del periodo di preavviso lavorato, al fine di rispettare il divieto di monetizzazione imposto dalla vigente normativa.
La Corte dei Conti ha richiamato, per il caso di specie, la disposizione dell’art. 28, comma 11, del Ccnl Funzioni Locali 21 maggio 2019, secondo cui le ferie maturate e non godute sono monetizzabili soltanto all’atto di cessazione del rapporto lavorativo nei limiti delle vigenti norme di legge, ex d.l. 95/2012.
L’art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 dispone, oltre all’obbligatorietà di fruizione delle ferie, che la mancata fruizione delle medesime non può dar luogo in nessun caso alla loro monetizzazione, neanche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (per mobilità, dimissioni, pensionamento, risoluzione e raggiungimento del limite di età),qualora la vicenda estintiva sia riconducibile alla volontà del lavoratore o ad eventi che comunque consentano al datore di lavoro di pianificare per tempo la fruizione delle ferie (Corte Costituzionale, sentenza 95/2016).
Il divieto di monetizzazione imposto dall’art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, al contrario, non troverebbe applicazione nel caso in cui la mancata fruizione delle ferie sia dipesa da eventi del tutto imprevedibili e non attribuibili in alcun modo, né al datore di lavoro, né al lavoratore (Dipartimento F.P., parere n. 4033/2012).
Secondo i magistrati contabili, qualora il lavoratore comunicasse al datore di lavoro con ampio preavviso la cessazione del rapporto lavorativo, il datore può far fruire le ferie maturate e non godute dal lavoratore nel periodo di preavviso lavorato, poiché durante il decorso di quest’ultimo, il contratto di lavoro continua ad esplicare i propri effetti, fra cui anche la maturazione delle ferie (Corte di Cassazione, sentenza 985/2017).
Pertanto, il periodo di preavviso non precluderebbe la concessione della fruizione delle ferie, potendo avere un differimento del termine finale di preavviso, salvo diverso accordo tra le parti.
Pertanto,è onere del datore di lavoro, anche se di piccole dimensioni, programmare le attività lavorative, al fine di favorire la fruizione delle ferie dei dipendenti, valutando attentamente se in concreto sussistono i presupposti che legittimano la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
Leggi la deliberazione

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