tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Debito derivante da sentenze emesse dal giudice tributario di condanna delle p.a. al rimborso di somme non dovute a favore dei contribuenti

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

Un Sindaco ha interrogato il magistrato contabile, ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, in merito ai presupposti e alle modalità di estinzione di un’obbligazione derivante da una sentenza di condanna emessa dal giudice tributario, e all’eventuale inapplicabilità, al caso de quo, dell’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio; in particolare, ha specificato che il contenzioso giudiziario di che trattasi riguarda l’ipotesi di condanna dell’amministrazione comunale alla restituzione di importi indebitamente versati dal contribuente, oltre alle spese legali, che potrebbero trovare immediata imputazione nei rispettivi capitoli di competenza previsti nel bilancio di previsione: a) nello stanziamento destinato agli “Sgravi e restituzione di Tributi”, che consente di finanziare annualmente l’ordinaria attività di liquidazione di maggiori tributi; b) per quanto riguarda l’importo concernente le eventuali spese legali, in idoneo capitolo sul quale imputare l’eventuale impegno di spesa, nell’annualità corrispondente a quello della sentenza.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il parere 4 luglio 2018, n. 210, si esprime al riguardo, ribadendo in via interpretativa e facendo seguito a precedenti pronunciamenti, che alle sentenze esecutive di condanna dell’ente locale al pagamento di rimborsi fiscali a favore dei contribuenti, si applica l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Alla predetta conclusione, il giudice perviene:

– evidenziando, preliminarmente, che la Corte dei conti, ripetutamente pronunciatasi in merito all’istituto giuridico del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, ha in più occasioni sottolineato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall’art. 194, comma 1, TUEL;

– osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l’an e il quantum del debito, poiché l’entità del pagamento è stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall’art. 194 del TUEL, l’organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale; in altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l’organo assembleare dell’ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito;

– precisando che in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 193, comma 2, lett. b), TUEL, ai sensi del quale: “…i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194” sono assunti dall’organo consiliare contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio;

– rimarcando che non può dubitarsi che le sentenze sfavorevoli alle p.a. emesse dal giudice tributario, non siano da considerarsi immediatamente esecutive; pertanto, anche le sentenze di condanna originate da liti da rimborso, ex art. 69, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono immediatamente esecutive, tanto che, in queste ipotesi, l’ufficio fiscale deve procedere alla restituzione delle somme, anche in caso d’impugnazione della sentenza de qua; ciò, per effetto della riforma del processo tributario operata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha, tra l’altro, modificato la disciplina contenuta negli artt. 6870D.Lgs. n. 546 del 1992, in forza della quale le sentenze emesse dalla commissioni tributarie sono immediatamente esecutive per tutte le parti in causa.

In considerazione di quanto sopra esposto, in conclusione, per il giudice dei conti è indubitabile che il debito derivante da sentenze emesse dal giudice tributario di condanna delle amministrazioni pubbliche al rimborso di somme non dovute a favore dei contribuenti, non si sottrae all’obbligo di riconoscimento disciplinato dall’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL.

Corte dei conti-Lombardia, Sez. contr., Delib., 4 luglio 2018, n. 210

Art. 194, comma 1, lett. a)D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.)

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