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Diritto amministrativo: il provvedimento privo di sottoscrizione è nullo
 
Ai sensi dell’art. 21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), è nullo il provvedimento amministrativo privo di sottoscrizione (autografa o equipollente), essendo questa un elemento essenziale dell’atto.

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