02/07/2019 – Ici, la decadenza parte da omesso versamento 

Ici, la decadenza parte da omesso versamento 

Italia Oggi Sette – 01 Luglio 2019
 
Ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 161 e 167 della finanziaria del 2007, legge 296/06, gli enti comunali, per i tributi di propria competenza, devono procedere alla notifica di accertamenti in rettifica a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La pari valenza di tali due momenti secondo i canoni di legge è stata alla base del caso trattato dalla Ctp di Foggia con la sentenza n. 296/04/2019, relativa a due avvisi di accertamento che avevano colpito con imposta comunale sugli immobili due coniugi ciascuno per la propria quota di proprietà su un immobile in comune. Tra le diverse doglianze a sostegno della domanda di annullamento di quegli atti, i coniugi ricorrenti rappresentavano che, in primis, l’ imposizione avrebbe dovuto semmai colpire il soggetto, comodatario, che si trovava nell’ effettivo possesso e disponibilità dell’ immobile, nel caso di specie, tuttavia, una Asd alla quale i due avevano concesso la struttura in comodato d’ uso, regolarmente registrato, che andava comunque esentata dall’ imposta.
In secondo luogo, veniva eccepita la violazione dell’ art. 1, commi 161 e 167, della legge 296/2006, e quindi l’ intervenuto spirare del termine di decadenza entro il quale l’ ufficio avrebbe dovuto notificare gli atti di accertamento Ici. La notifica era avvenuta infatti nel gennaio 2018, mentre le pretese afferivano all’ annualità 2012. La Commissione pertanto accertava che l’ amministrazione era incorsa in decadenza dal momento che il suo potere di accertamento dell’ imposta comunale per l’ anno 2012 era ormai venuto meno essendo stati notificati soltanto nel 2018 gli atti impositivi impugnati.
Proprio applicando i canoni sanciti dai citati commi 161 e 167 della legge 296/2006, nonché i principi sanciti dalla Cassazione n. 23397/2016 sul termine di prescrizione quinquennale che non si converte in termine decennale, rintracciava nel 31 dicembre del 2017 il termine ultimo entro il quale gli atti di accertamento avrebbero dovuto essere notificati, confermandone invece l’ intervenuta prescrizione dal momento che la loro ricezione era collocabile ben oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione ai fini Ici o il relativo versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Tali risultanze non potevano che portare all’ accoglimento del ricorso stante oltretutto la mancata costituzione in giudizio dell’ ente comunale resistente.
Il sig. C. A. e la sig.ra V. A., rappresentati e difesi dall’ avv. G. C., proponevano ricorso avverso due avvisi di accertamento () per omesso/parziale versamento dell’ imposta Ici per l’ anno 2012, emessi dal comune di San Giovanni Rotondo, per imposte dovute su di un immobile di proprietà comunale al 50%, costituito da una tensostruttura a copertura di un campo di calcio, oltre altri immobili. Nel ricorso, in punto di diritto e di merito, si deducono motivi di illegittimità/nullità dell’ atto, con debite argomentazioni delle eccezioni ed elementi proposti a sostegno della domanda, che, per economia di processo, così si sintetizzano. Motivi del ricorso: Illegittimità degli atti per carenza di legittimazione passiva, attesa la concessione della tensostruttura in comodato d’ uso gratuito, regolarmente registrato, ad Associazione Sportiva Dilettantistica «S. O. C.», così da costituire un diritto reale di godimento e così da spostare le imposte sul nuovo titolare del diritto reale possessore dell’ immobile (). Violazione e falsa applicazione della legge n. 296/2006 per decadenza, prescrizione della pretesa creditoria, attesa la notifica intervenuta il giorno 8/1/2018, oltre il termine quinquennale (art. 1, commi da 161 a 167 prefato decreto) () Chiedono pertanto, di annullare gli atti impugnati. Il comune di San Giovanni Rotondo non risulta costituito. La Commissione, in pubblica udienza, alla presenza degli intervenuti, esaminati gli atti, decide come da dispositivo. Osserva il Collegio che le argomentazioni dedotte in ricorso sono condivisibili e quindi sono meritevoli di accoglimento. La Commissione, in applicazione dei principi di legge (art. 1, commi 161-167, legge n. 296/06) e della Cassazione Ss.uu. n. 23397/2016, ritiene illegittimi gli accertamenti in quanto, come individuato, notificati ben oltre il termine prescrizionale del 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento andava effettuato e cioè il 31/12/2017. Inoltre la mancata costituzione in giudizio del Comune non consente di assumere o verificare altri elementi in merito alla controversia. La Commissione ritiene quindi di accogliere il ricorso; tale motivo di accoglimento è assorbente di ogni altra doglianza; la controvertibilità della materia di compensare le spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto