tratto da lapostadelsindaco.it

Orario degli esercizi commerciali: nei poteri del sindaco regolarli

 30/04/2019 Territorio e governo locale

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia della facoltà di disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali da parte del sindaco di un comune. A chiarire che questo rientra nei poteri di un sindaco è stata la sentenza n 1567/2019.

Dei commercianti del Lazio si sono ritrovati a dover modificare gli orari di apertura e chiusura delle proprie attività (e in generale delle attività produttive insistenti sul territorio) in seguito ad un’ordinanza sindacale. Convinti che il sindaco avesse utilizzato in eccesso i suoi poteri amministrativi, sono ricorsi al Tar del Lazio impugnando l’ordinanza. Studiata l’ordinanza, il Tar non l’ha giudicata idonea ma urgente e contingibile, quindi non idonea a portare ad una regolamentazione degli orari degli esercenti. Convinto delle sue ragioni, il Comune ha seguito la via del ricorso, motivandolo e incentrandolo come “errores in iudicando riconducibile al travisamento dei presupposti, alla violazione dell’articolo 50, comma 7, del Dlgs 267/2000 e alla violazione dell’articolo 11 del Dlgs 114/1998”.

La sentenza del Tar del Lazio è stata quindi ribaltata dai giudici di palazzo Spada che hanno smentito la natura urgente e contingibile, affermando che si trattava invece di un’ordinanza a carattere regolatorio e ordinario, in quanto destinata a “coordinare e riorganizzare (in base all’articolo 50 comma 7 del decreto legislativo 267/2000) gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi”. La sentenza non si addentra molto nel merito della relazione tra la legislazione di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività e il potere del sindaco di regolare questi ultimi come previsto dal comma 7, articolo 50, DLgs 267/2000. Si possono però trarre delle conclusioni da quanto stabilito dal Consiglio di Stato: pur non essendo stato sottratto al sindaco il suo potere di regolazione degli orari verso le attività artigianali o commerciali, questo deve seguire strettamente le tensioni emergenti dal territorio di sua competenza, con una normativa che ne vincola la capacità di manovra.

Articolo di Loris Pecchia

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