02/05/2019 – Brevi considerazioni sulla possibile nomina del direttore generale in ente privo di dirigenti

Brevi considerazioni sulla possibile nomina del direttore generale in ente privo di dirigenti

24 Apr, 2019
Ai sensi dell’articolo 108 del T.U.EL. ,il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
La predetta disposizione legislativa, poi, afferma che compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169.
Con la nomina del direttore generale, a esso rispondono i dirigenti dell’ente comunale o provinciale, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
Orbene, a seguito della riforma “Delrio”, molte delle vecchie Province, sia per il trasferimento di alcune loro funzioni precipue in capo alla Regione o verso gli enti più vicini alla comunità amministrata, sia per effetto del collocamento a riposo, sono rimaste prive di figure dirigenziali, le quali non sono state sostitute.
La mancata sostituzione del personale dirigenziale trasferito presso la Regione o collocato a riposo non è avvenuta, sia per il perdurare del blocco del turn over, sia perché non vi era possibilità di utilizzare alcune forme contrattuali, come ad esempio il ricorso all’articolo 110, comma 1, del T.U.E.L.
Fatta questa premessa, con il presente lavoro ci si chiede se sia possibile, che alcune Province decidano di nominare un direttore generale, quando in organico non sono presenti dirigenti di ruolo, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in alternativa alla possibilità di attribuire le dette funzioni al Segretario Generale, come espressamente indicato al quarto comma dell’articolo 108 citato.
Il primo interrogativo cui rispondere riguarda l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della provincia, e alla sovrintendenza della gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Il raggiungimento degli obiettivi non può che avvenire attraverso i dirigenti, che sono i responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e sono, altresì, i destinatari dell’attività di sovrintendenza.
Se manca i dirigenti, oggi l’ordinamento prima, e i nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro dopo, non consentono la paralisi amministrativa dell’ente locale, il quale può operare attraverso i  funzionari apicali, titolari dell’incarico di posizione organizzativa, cui attribuire la delega di funzioni e di firma.
I delegati, ovviamente, devono rapportarsi a una figura apicale, che dal punto di vista del buon andamento, principio costituzionalmente garantito, e di buon senso amministrativo, a parere di chi scrive, non può che essere il Segretario Generale, al quale, con un minor esborso di spesa, attribuire le funzioni di Direttore Generale.
Altra possibilità, per evitare un’impasse è di attribuire al Segretario Generale, come spesso accade, ulteriori funzioni dirigenziali ai sensi dell’articolo 97.
Il secondo interrogativo riguarda il maggior esborso di risorse finanziarie che sarebbero destinate alla retribuzione del Direttore Generale, che in un momento caratterizzato da una ormai perenne spending review, potrebbero essere destinate a diverse politiche del personale ovvero investite su altri obiettivi strategici.
La riforma delle Province, sempre per chi scrive, rende di fatto, pur se legislativamente consentito, superfluo nominare un direttore generale, anziché attribuire le funzioni al segretario generale, che a differenza del primo è una figura obbligatoria in tutte le amministrazioni locali.
Dalla consultazione dei siti istituzionali delle Città Metropolitane, comprese quelle siciliane e quella di Cagliari, emerge che solo Napoli, Bologna e Cagliari non hanno assegnato le funzioni direttoriali al Segretario Generale, mentre le altre o non hanno nominato il DG o hanno assegnato le funzioni al Segretario Generale.
Se questo è lo scenario delle Città Metropolitane, non dissimile è quello delle Province.
A titolo meramente esemplificativo:
  • in Campania, la Provincia di Avellino ha attribuito le funzioni al segretario, Caserta ha solo il Segretario Generale, mentre la sede di segreteria di Salerno ad oggi èvacante;
  • se ci spostiamo nel Lazio, notiamo che Latina ha solo il SG, mentre Frosinone, Rieti e Viterbo hanno assegnato le funzioni al Segretario Generale;
  • Ponendo lo sguardo alla Toscana è facile comprendere che la sola provincia di Prato ha il direttore Generale, le cui funzioni sono state assegnate alla segretaria Generale.
Rispetto a quanto sopra esposto, si condivide pienamente l’orientamento giurisprudenziale della magistratura contabile, che ha affermato che “integra colpa grave il comportamento del sindaco che proceda al conferimento dell’incarico di direttore generale di un Comune ai sensi dell’art. 108 d.lg. n. 267 del 2000 senza effettuare un’attenta valutazione delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti la materia, onde accertarsi se il provvedimento che aveva l’intendimento di adottare sarebbe in concreto risultato conforme alle vigenti previsioni normative ed espressione di una attenta, quanto prudente ponderazione degli interessi in gioco, all’esclusivo fine di prevedere le possibili conseguenze in termini di vantaggi e di svantaggi patrimoniali che una scelta amministrativa, eventualmente difforme da vincoli e parametri legislativi, avrebbe potuto rappresentare per la p.a.  (Corte Conti reg., (Lazio) sez. giurisd., 12/11/2013, n.756)”.
Non si  può non tralasciare che la stessa Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.23/2019  se da un lato conferma la costituzionalità dello spoils system, dall’altro, per le argomentazioni svolte, e pur senza sottacere aspetti di contraddizione, restituisce una innegabile valorizzazione di una componente importante della più elevata dirigenza pubblica quale la Corte conferma essere il Segretario comunale e provinciale.
In conclusione, si ritiene superflua e superata la necessità che un ente abbia un Direttore Generale distinto dal Segretario Generale, quando anche il Governo ha preannunciato che sono maturi i tempi per la direzione apicale ai Segretari Comunali e che tale affermazione è stato riportata anche nell’atto di indirizzo del comitato di settore dell’Aran, per il nuovo Ccnl della Dirigenza – Area Funzioni Locali, che riconosce dopo anni di attesa la centralità e il ruolo di direzione della funzione del Segretario comunale e provinciale.
di Ulderico Izzo

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto