tratto da entilocali-online.it
Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi: si applica anche alle procedure di appalto e concessione di cui al Dlgs. n. 50/2016
01Apr, 2020
 
Con la Nota 23 marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito delle richieste di alcune stazioni appaltanti dipendenti e vigilate dal medesimo, ha fornito specifici chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’art. 103 del Dl. n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) alle procedure di appalto e concessione disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”).
In base all’art. 103 citato, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Nella Nota in commento, il Ministero ha chiarito che la sospensione si applica anche alle procedure di appalto e concessione disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016. Ne deriva che risultano sospesi tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’art. 83, comma 9, del “Codice” per il cd. “soccorso istruttorio”) nonché quelli eventualmente stabiliti dalle Commissioni di gara relativamente alle loro attività.
Quanto agli effetti pratici che ne discendono, il Ministero evidenzia che i termini inerenti alle procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.
Dal momento che la sospensione dei termini è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarli, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente svolgere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. L’art. 103 citato prevede infatti che “le Pubbliche Amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.
Il Ministero pertanto invita le stazioni appaltanti a porre in essere, durante il periodo di sospensione, tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, ad una rapida conclusione delle procedure in atto. A tale fine, le stazioni appaltanti potranno valutare l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione aggiudicatrice, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del “Covid-19” finora adottate.

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