Lombardia, del. n. 97 – Titolare di cariche elettive: gratuità incarico ex art. 90 del Tuel
Pubblicato il 1 aprile 2019
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010.
In particolare l’ente ha chiesto se il generale principio di gratuità degli incarichi conferiti ai soggetti titolari di cariche elettive sia applicabile anche agli incarichi il cui rapporto di lavoro sia qualificabile come contratto di lavoro subordinato (ivi inclusi i contratti ex art. 90 del d.lgs. 267/00)
I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 97/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 marzo, in linea con quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie, hanno ribadito che i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati ai sensi dell’articolo 90 del Tuel, sono sottoposti, oltre che ai vincoli di spesa per il personale, fissati dall’articolo 1, comma 557 e ss. della legge n. 296/2006 e dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, anche ai limiti di cui all’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 (Sez. Autonomie, del. n. 11/2016 e n. 11/2017).
Da ciò ne deriva la conseguente applicazione del principio di gratuità (fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute), ove gli incarichi in parola siano conferiti a soggetti titolari di cariche elettive.
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