02/04/2019 – Blocco tributi e rinvio riforma finanza regionale: inammissibili i ricorsi

Blocco tributi e rinvio riforma finanza regionale: inammissibili i ricorsi

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

La Corte costituzionale con la sentenza 20 febbraio 2019 (depositata il 13 marzo 2019), n. 46 ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate riguardanti:

1) la proroga all’anno 2018 della sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni dei comuni nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato;

2) il rinvio all’anno 2020 dell’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento regionale.

La proroga del blocco dei tributi locali e regionali

La Regione Veneto con apposito ricorso prospetta l’illegittimità costituzionale del comma 37 dell’art. 1 , L. 27 dicembre 2017, n. 205(Bilancio dello Stato 2018), che proroga al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali “nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”: sospensione disposta, per il 2016, dal comma 26 dell’art. 1L. 28 dicembre 2015, n. 208, e già prorogata per il 2017, dal comma 42, lettera a), dell’art. 1L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Ad avviso della Corte la concreta indicazione di elementi pertinenti, da cui poter effettivamente desumere l’asserita alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi per farvi fronte, non è fornita dalla ricorrente. E ciò neanche tramite le tabelle e le stime riportate in ricorso. E’ poi decisivo, continua la Corte, il rilievo che, diversamente da quanto presupposto e sostenuto dalla Regione, il “blocco”, raggiunto dalle formulate censure, non attiene a “tributi propri regionali”, bensì, solo a tributi regionali “derivati” di fonte statale, rispetto alla cui consistenza le facoltà delle Regioni sono anch’esse disciplinate dalla legge statale, che può pertanto ben sospenderne l’esercizio (a maggior ragione se, come nella specie, in modo temporaneo e limitatamente al solo aumento delle aliquote dei tributi anzidetti), in vista dell’attuazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 284 del 2009).

Da qui l’inammissibilità della questione sollevata. La Corte con le sentenze n. 135 del 2017 e n. 75 del 2018, per ricorsi riguardanti la stessa materia, aveva già dichiarato l’inammissibilità ritenendo che le censure sollevate non rispondessero ai requisiti di completezza e chiarezza richiesti per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale.

Il rinvio dell’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento regionale

Nello stesso ricorso la Regione Veneto ha denunciato la illegittimità costituzionale del comma 778, dell’art. 1L. 27 dicembre 2017, n. 205 che rinvia, dal 2019 al 2020, l’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali stabiliti dal D.Lgs. n. 68 del 2011.

Secondo la Regione Veneto, si tratterebbe di un rinvio statale che ormai si è protratto per sette anni (dal 2013 al 2020). Procrastinando il mantenimento di un sistema di finanza sostanzialmente derivata che compromette la possibilità di un esercizio efficace delle funzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni e dimostrando una chiara volontà statale di determinare una situazione di permanente inattuazione dell’art. 119 della Costituzione in relazione alla autonomia finanziaria delle Regioni.

La Corte ricorda che la giurisprudenza della stessa è ferma nel ritenere che, a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purchè esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l’adempimento dei propri compiti (tra le altre, sentenze n. 127 e n. 205 del 2016). Circostanza, quest’ultima, che deve essere comunque dedotta e provata dalla Regione ricorrente (da ultimo, sentenza n. 29 del 2018).

Nella specie, continua la Corte, il ricorso non evidenzia, però’, alcuna, tantomeno concreta, riduzione di disponibilità finanziaria in pregiudizio della Regione Veneto determinata dai differimenti al 2020 dell’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali stabiliti dagli artt. 247 e 15D.Lgs. n. 68 del 2011 e si esaurisce in una doglianza che si rivolge in via immediata e diretta al solo differimento temporale di una piena attuazione di detti meccanismi.

Da qui l’inammissibilità della questione sollevata.

Corte cost., 19 febbraio-13 marzo 2019, n. 46

Art. 1, commi 37 e 778L. 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.)

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