02/03/2019 – Accordo quadro legittimo per acquisti accorpati 

Accordo quadro legittimo per acquisti accorpati 

Italia Oggi – 01 Marzo 2019

L’ accordo quadro è legittimo quando si devono accorpare acquisti ripetuti di beni e servizi, riducendo costi procedurali collegati al reiterato esperimento di gare. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza del 22 febbraio 2019, n.1222 relativa ad una gara per la quale l’ amministrazione aveva previsto la stipula di un accordo quadro per l’ affidamento del servizio di ventiloterapia meccanica in regime Home Care e per la relativa fornitura dei necessari apparecchi terapeutici, per la durata di 48 mesi ed un valore stimato di euro 8 milioni e mezzo.

Nella causa si eccepiva uno scorretto impiego dell’ accordo quadro, in danno delle piccole e medie imprese. La sentenza premette che, anche se il codice afferma il principio della suddivisione in lotti, si tratta di principio posto non in termini assoluti e inderogabili, giacché il medesimo art. 51, comma 1, secondo periodo afferma che «le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’ appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139». Venendo poi all’ istituto dell’ accordo quadro nella sentenza si legge che il legislatore offre alle stazioni appaltanti la possibilità di accorpare acquisti ripetuti di beni o servizi, riducendo così i costi procedurali collegati al reiterato espletamento di gare similari.

Ai giudici non appare quindi chiaro in che modo la previsione di molteplici servizi e forniture comporti l’ incertezza nella presentazione dell’ offerta (eccepita dal ricorrente). È ben vero, invece, che la stipula dell’ accordo quadro, come configurato, con una molteplicità di servizi e forniture può creare una situazione di «asimmetria» tra l’ aggiudicatario e la stazione appaltante, in quanto, l’ aggiudicatario ha l’ obbligo di rifornire la pubblica amministrazione che lo richieda, al prezzo risultato migliore. Tuttavia, tale aspetto non incide sulla possibilità di formulazione dell’ offerta, ma semmai sulla convenienza economica dell’ operatore a partecipare alla procedura e a stipulare l’ accordo ed i conseguenti contratti in sede di esecuzione.

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