tratto da lapostadelsindaco.it

Solo negli enti che sforano gli obiettivi di finanza pubblica l’uscita dei dirigenti riduce il fondo per il salario

 02/01/2019 Dirigenza degli Enti Locali

I limiti al trattamento accessorio della dirigenza degli enti locali ed eventuali riduzioni per cessazioni di dirigenti in servizio è un argomento delicato, su cui si è pronunciata da poco la sezione di controllo per il Piemonte con la delibera 124/2018. Dopo la mobilità di un dirigente dal suo ente verso un altro, il Presidente di una Provincia ha domandato se la retribuzione di posizioni e di risultato del dirigente cessato (con mansioni redistribuite tra i restanti dirigenti) si possa utilizzare per determinare il fondo risorse decentrate dell’area dirigenza o debba essere considerata economia di bilancio.

L’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 prevede che le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (dal 1 gennaio 2017) non debbano superare l’importo corrispondente determinato per il 2016, anche in caso di personale dirigenziale. Su questo articolo la Sezione Piemonte ha basato il suo responso, tenendo anche in considerazione che la norma abroga l’articolo 1, comma 236, DL 208/2015 che prevedeva come tetto l’anno 2015 e attestava la decurtazione proporzionale delle cessazioni.

Secondo i magistrati piemontesi, l’articolo 23, comma 2 non obbliga alla riduzione proporzionale delle risorse disponibili per il trattamento accessorio del personale. La giurisprudenza contabile in questo punto è ben consolidata, come da Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione 4/2018, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 64/2017 e Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 264/2018, Sezione delle autonomie, deliberazione 19/2018.

Invece, gli enti locali che nel 2016 non hanno potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita interno del 2015, non devono superare con l’ammontare complessivo delle risorse l’importo corrispondente del 2015, ridotto proporzionalmente in base ai tagli del personale in servizio nel 2016. Rispettando gli altri vincoli di

finanza pubblica, l’ente locale non è tenuto ad una automatica riduzione delle corrispondenti risorse da destinare al trattamento accessorio della dirigenza, in proporzione al cessato.

Quindi, in caso il personale dirigenziale subisca una diminuzione e ne consegua la soppressione del posto, l’ente finisce per tornare del tutto libero riguardo l’utilizzo delle economie generate sul fondo per il trattamento accessorio, con la possibilità di utilizzarle parzialmente o in toto per migliorare il saldo di bilancio, oppure di destinarle al finanziamento delle rimanenti posizioni dirigenziali, che si ritrovano a svolgere le mansioni del dirigente soppresso.

Articolo di Gianluca Galli

Print Friendly, PDF & Email

Nessun tag inserito.

Torna in alto