tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Scatta il veto della sovrintendenza se il cartellone pubblicitario deturpa un panorama tutelato
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
L’ultima parola in materia di regolarità degli impianti pubblicitari spetta all’autorità preposta a verificare il rispetto di un eventuale vincolo paesaggistico o ambientale. Quindi in determinate circostanza non basta l’autorizzazione comunale per installare un impianto pubblicitario. Lo ha confermato il Tar Toscana, sez. III, con la sentenza n. 1391 del 24 ottobre 2019. Un imprenditore ha richiesto la sanatoria di una serie di installazioni pubblicitarie posizionate in prossimità dell’attività di rivendita di arredamenti. Contro le decisioni parzialmente negative del comune e della soprintendenza l’interessato ha proposto doglianze ma senza successo. Secondo l’art. 153 del codice dei beni culturali e del paesaggio per la collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade posizionate in aree vincolate serve necessariamente il parere favorevole della soprintendenza. Nel caso sottoposto all’esame del collegio l’area risulta vincolata “perché forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente valore estetico e tradizionale”. Nel parere negativo espresso dall’autorità non risultano elementi sintomatici di eccesso di potere o di particolare illogicità e travisamento dei fatti. Le insegne da sanare, conclude la sentenza, “sono più alte e visibili di tutto ciò che le circonda, proiettano la loro sagoma, per chi provenisse dal paese, sul verde della montagna e risultano particolarmente visibili da più di un punto di vista accessibile al pubblico”. In buona sostanza la loro interferenza visiva con l’ambiente circostante è troppo elevata rispetto alla particolarità della zona e al valore storico e ambientale del territorio.

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