01/10/2019 – La Tari «puntuale» non è corrispettiva perché colpisce tutti 

La Tari «puntuale» non è corrispettiva perché colpisce tutti 
di Pasquale Mirto – Il Sole 24 Ore – 30 Settembre 2019
La Corte di Cassazione con sentenza n. 23949 del 25 settembre 2019 (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore di giovedì scorso) gioca d’ anticipo e rimette alle sezioni unite la questione sulla natura non solo della Tia 2, ma anche della nuova Tari corrispettiva. Il tema, scrivono i giudici, è di estrema rilevanza «in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico-applicativa che da essi scaturiscono» sia con riferimento alla Tia 2 sia con riguardo alla Tari, per la quale «si ripresenteranno le medesime problematiche affrontate a proposito della Tia 2 riguardo alla qualificazione tributaria o privatistica della stessa».
Si tratta di una sentenza molto articolata, che ricostruisce in modo dettaglio l’ evoluzione sia normativa sia giurisprudenziale, precisando che in realtà sulla Tia 2 la Corte ha, invero, finora legittimato l’ applicazione dell’ Iva, in ragione però della sola lettura «formale» della normativa, che qualifica espressamente il prelievo come corrispettivo (così come avviene anche per la Tari), senza indagare il dato sostanziale, ovvero il rapporto tra utente e Comune/gestore. La Corte ricorda che si è già occupata anche della Tari con la sentenza delle sezioni Unite 17113/2017, nella quale si è affermato che anch’ essa ha natura pubblica, per il carattere autoritativo del prelievo, visto che quanto dovuto non è il controvalore del servizio prestato.
Sempre in tema di Tari, si osserva, molto attentamente, che nulla è cambiato rispetto ai precedenti prelievi, anche considerando quanto previsto dal decreto del ministero dell’ Ambiente del 20 aprile 2017, il quale ha precisato che la Tari corrispettiva può essere applicata con la sola misurazione del rifiuto indifferenziato, ma allo stesso tempo la quota variabile può essere attribuita sulla base «del numero di servizi messi a disposizione della medesima» utenza, anche se questa non li utilizza. Viene quindi riproposta, rileva la Corte, «la genericità letterale che legittima la prassi dell’ addebito degli svuotamenti minimi dei raccoglitori dei rifiuti, anche laddove le utenze non se ne siano avvalse, con ciò reiterando le medesime problematiche affrontate a proposito della Tia» (1 e 2). A questi rilievi occorre anche aggiungere che il decreto in questione definisce «utenza» le unità immobiliari «suscettibili di produrre rifiuti», esattamente come nei previgenti prelievi.
Tant’ è che in tutti i Comuni dove si applica la tariffa corrispettiva le abitazioni sfitte o a disposizione sono comunque tenute a pagare la Tari, anche se in forma ridotta. E ciò in coerenza con la funzione della Tari che è quella di reperire entrate per garantire la copertura dei servizi indivisibili, quali lo spazzamento delle strade, funzione che però fa venir meno quel rapporto sinallagmatico necessario alla qualificazione come entrata patrimoniale. Il problema sollevato dalla Corte è di estrema rilevanza per i Comuni, anche in considerazione dello stato di confusione oggi esistente, causato da carenze normative nazionali, ingerenze locali e inerzia amministrativa. Basti pensare al problema del soggetto competente ad approvare le tariffe della Tari corrispettiva.
Arera, nel documento posto recentemente in consultazione in vista della riforma della tariffa, non ha affrontato il problema, seppur sollecitata da Anci. La Corte dei Conti dell’ Emilia Romagna, interessata da un Comune che non ha confermato le tariffe approvate dall’ Ato, ha declinato (correttamente) la propria competenza; il ministero dell’ Economia sembra ancora non aver risposto, e alla fine tutto il rischio è a carico dei Comuni. Perché se la Tari corrispettiva sarà validata come mera variante della Tari, mantenendo però la sua natura tributaria, le delibere tariffarie approvate solo dalle Ato saranno illegittime e le uniche tariffe applicabili saranno le ultime validamente approvate dal Comune (Cassazione 22537/2017), con possibili problemi di copertura dei costi già sostenuti, se non inseribili nei piani economico finanziari successivi.

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