01/10/2019 – Imposta sull’insegna, metratura essenziale

Imposta sull’insegna, metratura essenziale
Italia Oggi Sette – 30 Settembre 2019
 
Le norme dettate in tema di imposta sulla pubblicità ne prevedono l’ esenzione, confermata dalla Cassazione allorquando si tratti di luogo di esercizio dell’ attività, per quegli impianti pubblicitari che, collocati nelle vicinanze della stessa, non superino i 5 mq previsti ex lege. Occorrerà, ai fini della pretesa, che l’ amministrazione dia specifica indicazione di tali dimensioni nell’ atto di accertamento. Lo ha evidenziato la Ctp di Milano con la sentenza n. 3459/08/2019. I giudici milanesi hanno dovuto vagliare, su impugnazione di una società, la legittimità di un avviso di accertamento che il comune di Seregno aveva notificato per il recupero di imposta sulla pubblicità.
Secondo la ricorrente, che a riguardo richiamava orientamenti di legittimità, si doveva confermare l’ esenzione dall’ imposta in parola dal momento che le insegne, installate nelle sedi o pertinenze dell’ attività, non superavano i 5 metri quadrati. D’ altro canto, invece, la società di riscossione del tributo locale in parola insisteva per la legittimità della pretesa posto che riguardava non le insegne dell’ attività ma mezzi di promozione pubblicitaria ulteriori ed esposti sulle cabine di fototessere appartenenti all’ attività.
Riteneva, perciò, di aver correttamente misurato la grandezza delle installazioni applicando i canoni di cui all’ art. 7 del dlgs 507/93. La Ctp invece ha ritenuto le eccezioni di parte del tutto fondate, in primis denotando come le contestate insegne fossero da ritenersi collocate nel luogo di esercizio dell’ attività, pur nel caso di specie costituito dalla cabina per fototessere. All’ uopo era perciò applicabile la normativa di esenzione dell’ art. 17 del dlgs 507/93.
Richiamava a riguardo la Cassazione n. 5337/2013 che ha confermato che «esenta dall’ imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, e non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell’ insegna stessa, purché la stessa, oltre a essere installata nella sede dell’ attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’ attività, si mantenga nel predetto limite dimensionale». Tenuto conto che alcun riscontro la parte resistente adduceva rispetto al superamento dei detti limiti dimensionali rispetto a quanto invece sul punto eccepito dalla ricorrente, superamento necessario ai fini dell’ imposizione, la Ctp accoglieva il ricorso. 
La ricorrente soc. D. in persona del legale rappresentante propone tempestivo ricorso avverso l’ avviso di accertamento () con il quale si richiede la somma di euro 485 per presunta imposta di pubblicità nel comune di Seregno. () l’ avviso è errato anche in relazione alla sentenza della Corte di cassazione del 2013 che ha definitivamente fissato i principi che riguardano la esenzione dall’ imposta sulla pubblicità delle insegne inferiori a 5 metri, purché le stesse siano installate nelle sedi o nelle pertinenze in cui ha sede l’ attività; – non è indicata la data in cui sarebbe avvenuta la rilevazione; devono escludersi dal conteggio tutte quelle parti che non rientrano nel messaggio al cliente; il luogo ove sono posti i presunti mezzi pubblicitari, ossia la singola cabina foto, è il luogo di esercizio di attività come rilevato dalla Corte di cass. sent. n. 6200/95. I presunti mezzi pubblicitari hanno le caratteristiche dell’ insegna e sono esenti in base alle norme di legge e dalla circ. del Mef. Conclude con la richiesta di annullamento dell’ atto. Si è costituita l’ Ica la quale ritiene infondata l’ eccezione di mancanza di firma sull’ atto; precisa che il caso in esame non riguarda le insegne commerciali, ma i mezzi di promozione pubblicitaria esposti sulle cabine per fototessera. Peraltro le cabine non possono essere identificate quali sedi secondarie o filiali poiché nessun rappresentante della D. opera in loco; infine ha misurato correttamente i mezzi applicando dettami dell’ art. 7 dlgs 507/93. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva questo Collegio che le eccezioni sollevate dalla società ricorrente sono fondate e, quindi, devono essere accolte con conseguente annullamento dell’ atto impugnato. Invero, anche sulla scorta della sent. n. 5337/13 della Suprema Corte, appare indubbio che la cabina in questione costituisce locale ove viene esercitata l’ attività commerciale relativa alla produzione e vendita al pubblico delle relative fotografie e, pertanto, alla fattispecie è applicabile la normativa richiamata (art. 17 del dlgs 507/93 e art. 10, legge 448/2001). Rilevato che parte ricorrente eccepisce che i presunti mezzi pubblicitari indicati nell’ avviso impugnato sono di superficie inferiore a mq 5 e parte resistente nulla ha dedotto al riguardo, ne consegue che difetta agli atti la prova della assoggettabilità delle insegne in questione all’ imposta richiesta con conseguente accoglimento del ricorso.()

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