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Le conseguenze dannose del ritardo nel pagamento tributi vanno ascritte al funzionario e non al sindaco.

 

“Nello specifico, partendo dall’indefettibile principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria – riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari – e dalla constatazione che riconducibilità della potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene necessaria ed indispensabile per garantire risorse all’ente. E’ del resto noto che debbono essere ascritte al funzionario responsabile del procedimento – e non al legale rappresentante dell’ente – le conseguenze dannose del ritardo nel pagamento di tributi, in quanto si verte in materia di obbligazioni periodiche imposte “ope legis” e non collegate ad attività volitiva degli organi di gestione (vedi, ex multis, C. Conti reg. Sardegna sez. giurisd., 21 febbraio 1994, n. 79). Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario….

Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Pertanto si richiama l’attenzione dell’ente ad assicurare una maggiore efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione…”

 

QUI la deliberazione n. 224/2018/PRSE della Corte dei conti Veneto

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