MEMOWEB N°164 DEL 01/09/2015
NEL PUBBLICO IMPIEGO AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO SI APPLICANO LE STESSE GARANZIE PREVISTE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5516 del 19 marzo 2015 :” nel pubblico impiego ai dirigenti a tempo determinato (assunti in base all’art. 110 del testo unico degli enti locali, che consente la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro dipendente a termine per lo svolgimento di incarichi dirigenziali) si applicano le stesse garanzie previste dalla normativa e dai contratti collettivi per i dirigenti a tempo indeterminato”.
La Corte nella sentenza in oggetto afferma infatti che “l’assenza di una disciplina specifica del rapporto dei dirigenti a termine non ha peraltro altro significato dell’assenza di particolarità della fattispecie – la cui unica particolarità rispetto al rapporto dei dirigenti a tempo indeterminato risiede solo nella costituzione e durata, e non invece nella disciplina del rapporto – , alla quale sono applicabili tutte le regole previste per i dirigenti a tempo indeterminato (salvo naturalmente, quelle incompatibili con la durata temporanea del rapporto; una volta costituito il rapporto di lavoro quale dirigente a termine, infatti, non vi sono particolarità della disciplina, salvo quelle che attengono, direttamente o indirettamente, alla scadenza del rapporto)”.
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