Danno erariale al segretario che percepisce compensi come presidente del nucleo di valutazione
di Michele Nico
Con la pronuncia n. 451/2015 la Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale di appello, conferma le condanne emesse in primo grado e stigmatizza gli illeciti messi in atto dal sindaco e dal segretario comunale in danno alla relativa amministrazione locale.
Tra le varie condotte censurate emerge, in particolare, l’attività svolta dal segretario in qualità di presidente del nucleo di valutazione negli anni 2008 e 2009 a fronte della liquidazione di un compenso ad hoc, che per il giudice contabile si configura incontrovertibilmente quale danno erariale.
Secondo la difesa, l’emolumento era dovuto essendo l’incarico da annoverare tra quelli aggiuntivi extraistituzionali, tenuto conto che esso è stato conferito con apposito decreto sindacale ed è stato espletato dal segretario al di fuori del normale orario di servizio.
La decisione
La Corte però non accoglie tale argomentazione alla luce del fatto che, secondo il contratto collettivo integrativo nazionale dei segretari comunali e provinciali, lo svolgimento delle mansioni di presidenza del nucleo di valutazione era previsto tra le condizioni che avrebbero potuto determinare l’incremento (dal 10% al 50%) della retribuzione di posizione.
È vero che il segretario, nel periodo di svolgimento dell’incarico, non ha beneficiato del suddetto incremento, ma ciò si è verificato soltanto perché all’epoca il funzionario già percepiva la retribuzione di posizione nella misura massima consentita.
A giudizio del collegio, una simile circostanza era tale da escludere la legittimità di un compenso aggiuntivo non solo in base al contratto collettivo, ma anche in base a qualsiasi altro titolo.
Né si può assumere, come in subordine il ricorrente sostiene, che il compenso poteva essere erogato, se non nell’esercizio delle funzioni di segretario comunale, quanto meno in quelle di direttore generale, carica contestualmente ricoperta dal soggetto stesso.
Si noti che, in base alla sentenza, la condanna al risarcimento del danno riguarda sia il sindaco, per aver disposto l’attribuzione delle somme al segretario comunale, sia quest’ultimo, per non aver rilevato le illegittimità delle operazioni poste in essere (beneficiando dei relativi effetti).
Alcune obiezioni
Si potrebbe obiettare che, secondo l’articolo 97 del Tuel, il segretario «svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti», di modo che il sindaco – attenutosi, nel caso di specie, al parere del segretario comunale – non parrebbe essere incorso, a prima vista, in una condotta censurabile.
È però utile ricordare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la scriminante politica non è applicabile agli amministratori pubblici quando l’evidenza dell’erroneità dell’atto sia stata tale da escludere la buona fede.
Nell’esercizio dell’azione amministrativa non si può dunque prescindere dall’osservanza dei principi di buon governo, ed è alla luce di questo principio che il giudice contabile esegue una rigorosa valutazione delle responsabilità connesse all’operato dell’amministratore, per il quale l’esimente politica non trova alcun margine di applicazione.
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