Un pensiero su “Segretari comunali aboliti e il “mostro” del “dirigente apicale””
di Nunzio Fornaro – 31 luglio 2015 alle 11:39
Tutto condivisibile, con due considerazioni.
La prima riguarda la tesi secondo cui i sindaci, nella scelta dei destinatari degli incarichi apicali, potrebbero ricorrere a soggetti “esterni”, in applicazione del combinato disposto degli articoli 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 e 110, comma 1, del d.lgs 267/2000, (una volta esauritosi il triennio di parziale “riserva” per i segretari che confluiranno nel ruolo unico).
La norma (art 11 comma 1 lett. b n. 4 , infatti, attribuisce le funzioni apicali ai dirigenti “di ruolo” degli enti locali di cui al precedente n.3 , mentre quelli di cui all’ articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 sarebbero “fuori ruolo” (inoltre l’art. 110 comma 1 riguarda i Responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, cioè “apicali di Settore” e non “apicali” nell’ accezione data dalla disposizione in oggetto.
La seconda riguarda il meccanismo delle convenzioni ex art. 32 del D.lgs. 267/00 utilizzato dai Comuni per “condividere” un segretario comunale e come questo istituto potrà interagire con il sistema sia della nomina dei Dirigenti Apicali sia con quello della cessazione dell’incarico. Si pensi, ad esempio, al caso del Sindaco di un Comune X che, a seguito della procedura prevista dalla delega, così come sarà specificata dei decreti legislativi, individua un Dirigente Apicale avente determinati requisiti soggettivi (professionali, nella migliore delle ipotesi). Immaginiamo che questo Comune sia di dimensioni piccole o medio-piccole, ossia che allo stesso possano accedere presumibilmente Dirigenti con caratteristiche adeguate rispetto a tali dimensioni. Ebbene, a legislazione vigente, cosa potrebbe impedire successivamente allo stesso Ente di condividere il medesimo Dirigente, mediante Convenzione ex art. 32, con altro Comune di dimensioni maggiori, per il quale si presume che lo stesso debba possedere ben altri requisiti professionali?
E’ evidente che in casi di questo tipo il meccanismo di preselezione/nomina di cui all’articolo 1 comma 1 lett. g del Disegno di legge delega salterebbe, in conseguenza di un aggiramento basato su una norma perfettamente legittima. Stesso discorso per la durata dell’incarico, in tal caso strettamente connessa alla volontà, spesso non motivata, di tenere o meno “in vita” l’accordo associativo, con immaginabile riverbero sul piano dell’autonomia dell’incaricato, fortemente influenzata da una permanenza nell’incarico del tutto scollegata dalla valutazione della sua prestazione professionale presso quell’Ente.
Nunzio Fornaro Segretario Comunale
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