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Progressioni verticali, nessun arrotondamento della percentuale
di Gianluca Bertagna
 
Nessun arrotondamento per le procedure delle progressioni verticali previste dall’articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017. È questa la principale conclusione contenuta nella delibera n. 38/2020 della Corte dei conti della Basilicata nella quale vengono, inoltre, esaminate altre questioni di dettaglio sull’istituto della progressione di carriera.
La norma

Dopo anni di blocco delle progressioni orizzontali e verticali, il decreto attuativo della riforma Madia ha previsto la possibilità di procedere, come in passato, a passaggi riservati ai dipendenti interni delle pubbliche amministrazioni. Le regole, fissate dall’articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017 sono ben chiare e non vanno interpretate in misura estensiva trattandosi di disposizioni che regolano l’accesso al pubblico impiego. Il disposto originale però è stato modificato dal Dl 162/2019 – il cosiddetto Milleproroghe – prevedendo che per il triennio 2020/2021 possano essere destinati alle progressioni verticali non più del 30% dei posti previsti come nuove assunzioni per ciascuna categoria.

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