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Revisori, via libera agli aumenti  – I comuni possono adeguare i compensi in corso d’opera

di FRANCESCO CERISANO – Italia Oggi – 29 Giugno 2019
Via libera all’ aumento in corso d’ opera dei compensi per i revisori degli enti locali. I consigli potranno incrementare gli emolumenti riconosciuti al momento dell’ affidamento dell’ incarico sulla base dei vecchi parametri risalenti al 2005, adeguandoli ai nuovi importi aggiornati a fine 2018. Tale facoltà di adeguamento va riconosciuta ai comuni in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra i due decreti (13 anni in luogo dei 3 previsti dal Tuel), dell’ «aumento esponenziale delle funzioni svolte dall’ organo di revisione economico-finanziaria e della necessità di garantire i principi dell’ equo compenso». Gli enti avranno quindi la possibilità di riconsiderare se siano o meno adeguati i compensi liquidati anteriormente al decreto interministeriale 21 dicembre 2018 e, in caso contrario, rideterminare gli importi, in modo da ricondurli «nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri». A mettere la parola fine sulla querelle relativa alla possibilità per i comuni di adeguare in corso d’ opera i compensi dei revisori è la sezione autonomie della Corte dei conti nella delibera n.14 del 27 giugno.
La sezione presieduta da Angelo Buscema si è pronunciata sulle questioni poste dalle sezioni regionali di controllo della Puglia e del Molise con due delibere in totale disaccordo sul tema: quella della Puglia favorevole all’ adeguamento dei compensi «in considerazione della natura convenzionale del rapporto che si instaura tra l’ ente conferente e il revisore» e quella del Molise contraria, alla luce dell’ «intangibilità delle determinazioni assunte dall’ organo consiliare». Le sezioni autonomie hanno mostrato maggiore favore verso le tesi della sezione molisana. Il collegio ha infatti escluso che, in via generale, possa riconoscersi agli enti la facoltà di adeguare i compensi nel corso del rapporto e ha affermato che di norma essi restano fissati nella misura deliberata in origine. Tuttavia, la Corte, richiamando la delibera n. 20/2019 della sezione Liguria, ha riconosciuto che, «pur affermando l’ intangibilità del compenso, la disposizione di cui all’ art. 241 comma 7 del Tuel possa, anzi debba essere letta alla luce di una serie di indici che militano per un temperamento, sia pur limitato alla situazione contingente creatasi per effetto del dm 21 dicembre 2018».
Via libera, dunque, ai consigli comunali, competenti a determinare gli emolumenti ai sensi degli articoli 243 e 241 del Tuel, i quali dovranno verificare «se la misura del compenso inizialmente deliberata dall’ ente locale si manifesti chiaramente non più rispondente ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza» e, «previa verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità di nuovi oneri», adottare i provvedimenti necessari a riportare i compensi ad un livello conforme a tali parametri. L’ eventuale adeguamento degli emolumenti, ha concluso la sezione autonomie, non ha tuttavia effetto retroattivo. Ne consegue che gli aumenti avranno decorrenza dalla data di esecutività della delibera consiliare di rideterminazione del compenso e non dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018.

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