Print Friendly, PDF & Email

La responsabilità della pubblica amministrazione da atto amministrativo illegittimo

di Angelo Costa – Cultore della materia in Giustizia Amministrativa presso Università della Calabria – legal journalist – docente

 

Il Consiglio di Stato con una recente sentenza è andato ad affermare rilevanti principî giuridici circa la tutela risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, avanti al giudice amministrativo, evidenziando da un lato la natura e l’inquadramento della responsabilità della pubblica amministrazione da atto amministrativo illegittimo e dall’altro ponendo sotto la lente di ingrandimento alcuni tratti di specialità, rispetto allo schema generale della responsabilità aquiliana.

Nella responsabilità extracontrattuale, hanno osservato i giudici, difetta un preesistente rapporto giuridico tra il danneggiato e l’autore dell’illecito. Al contrario, invece, la responsabilità della P.A. derivante dalla lesione di un interesse legittimo si inserisce necessariamente all’interno del rapporto già instaurato tra P.A. e privato, il quale si svolge secondo le regole predefinite del procedimento amministrativo. Il provvedimento illegittimo, lesivo della sfera patrimoniale del destinatario, rappresenta, di regola, l’esito di un iter complesso, nel corso del quale le parti hanno esposto le rispettive ragioni e il privato ha delineato la consistenza dell’interesse pretensivo od oppositivo fatto valere nell’ambito del procedimento.

Tuttavia, nemmeno l’inquadramento nell’ambito della responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1218 e ss. del codice civile è apparso convincente, tenendo conto della circostanza che il rapporto preesistente tra la PA e il privato non assume le connotazioni proprie di un vincolo obbligatorio, caratterizzato dal rapporto tra il dovere di prestazione e il diritto di credito.

In questo ambito, pertanto, si possono collocare le non infrequenti affermazioni del carattere speciale della responsabilità della PA, certamente rafforzate dalla esistenza di apposite regole che definiscono gli elementi centrali dell’azione.

I supremi giudici amministrativi hanno, altresì, evidenziato come il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, soprattutto nell’ottica di una pretesa all’ottenimento di una prestazione sanitaria e assistenziale, non sia del tutto assimilabile al generale obbligo di neminem laedere, che costituisce il presupposto per invocare il risarcimento del danno extracontrattuale.

Ed, infine, la sentenza in commento ha offerto anche una riflessione circa la prova dell’ingiustizia del danno, del nesso di causalità, e dell’elemento soggettivo della responsabilità in rapporto alla lesione subita dal cittadino nell’ambito di tale rapporto, inteso a garantire la soddisfazione di un diritto fondamentale, come quello alla salute e alla libera autodeterminazione.

Degna di nota, poi, la puntualizzazione sulla rinuncia alla domanda che, come hanno evidenziato i giudici del Consiglio di Stato, non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio: nel caso di rinuncia agli atti del giudizio si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale; la rinuncia all’azione, invece, comporta una pronuncia con cui si prende atto di una volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una riproposizione della domanda (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 1644/2003).

In quest’ultimo caso non vi può essere estinzione del processo, in quanto la decisione implica una pronuncia di merito, cui consegue l’estinzione del diritto di azione, in quanto il giudice prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta nel processo.

Cons. di Stato, Sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058

Torna in alto