01/07/2016 – Posti dirigenziali vacanti fuori dai vincoli solo per servizi essenziali

Posti dirigenziali vacanti fuori dai vincoli solo per servizi essenziali

di Arturo Bianco

 

I Comuni non possono coprire i posti dirigenziali scoperti alla data del 15 ottobre 2015 al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge 208/2015, tranne che ciò sia assolutamente indispensabile per garantire la «erogazione di servizi essenziali». Queste disposizioni producono sicuramente effetti «fortemente penalizzanti» per gli enti locali, ma non si può dare risposta a una tale, peraltro fondata, preoccupazione con interpretazioni che vogliono determinare un effetto di sostanziale abrogazione della norma. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio n. 87/2016. Essa prende nettamente le distanze dai vincoli alle assunzioni di dirigenti dettati dalla legge 208/2015 nella lettura fornita dalla Conferenza unificata dello scorso 4 aprile e conferma le indicazioni restrittive degli spazi di assunzione dei dirigenti fornite dalla magistratura contabile della Puglia nel parere n. 73/2016.

Analisi della norma 

La norma viene spiegata con le seguenti tre considerazioni. In primo luogo, le regole dettate dal comma 219 della legge di stabilità 2016 non innovano le disposizioni che regolamentano le assunzioni dei dirigenti: siamo in presenza di disposizioni che intervengono sulla legittimità di questo tipo di assunzioni «con qualsivoglia tipologia contrattuale», quindi siano esse a tempo indeterminato che determinato. Inoltre, la disposizione ha una natura transitoria e determina il “congelamento” dei posti che non erano coperti alla data del 15 ottobre 2015. Infine essa trova spiegazione nella necessità di dare attuazione, cristallizzando sia la situazione degli organici dirigenziali sia la relativa spesa, tanto al processo di radicale riforma della dirigenza pubblica dettato dalla legge 124/2015, riforma Madia, quanto alla trasformazione degli enti di area vasta e alla connessa esigenza di offrire una garanzia al personale e ai dirigenti di quelle amministrazioni.

La norma ha carattere speciale, opera in modo retroattivo, producendo i suoi effetti di cancellazione sui contratti stipulati dopo il 15 ottobre dello scorso anno, e ha natura cogente, come dimostrato dalla scelta legislativa di indicare espressamente quali sono le eccezioni. La deliberazione della Corte dei Conti del Lazio assume inoltre che questa disposizioni si applichi a tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni.

La decisione 

Sulla base di queste premesse, i giudici contabili romani traggono la conclusione che dal vincolo della indisponibilità sono escluse solamente le eccezioni espressamente previste dal legislatore. E cioè i concorsi banditi e non le assunzioni contenute nella programmazione del fabbisogno del personale. Non possono essere considerati in deroga neppure i posti coperti a tempo determinato ex articolo 110 del Dlgs 267/2000 né quelli che si intende coprire con la stessa procedura.

La deliberazione contiene infine una significativa apertura alle esigenze di numerosi Comuni di coprire posti essenziali per il buon funzionamento dell’attività amministrativa facendo riferimento, a differenza delle indicazioni della Conferenza unificata, non alle ampie funzioni fondamentali dei Comuni, ma alla necessità di garantire «la corretta erogazione di servizi essenziali secondo elementari principi di ragionevolezza e non contraddizione dell’ordinamento». Siamo con tutta evidenza dinanzi a una lettura notevolmente più limitativa delle possibilità di assunzione di dirigenti per coprire posti vacanti offerta alle amministrazioni e che le responsabilizza in modo diretto.

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