Dal sito leautonomie.Asmel.eu un articolo di Luigi Oliveri

La concreta applicazione delle nuove indicazioni sulla misurazione della performance dei dirigenti richiede alcune analisi di dettaglio.

Lo spunto è dato dall’articolo 4-bis, comma 2 del d.l. 13/2023, convertito in legge 41/2023, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonchè ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento … La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013”.

Occorre una disaggregazione della disposizione, per comprendere esattamente la portata, i destinatari e le modalità.

Fonte della valutazione. La sede per introdurre una specifica pesatura al risultato connesso ai tempi di pagamento è il sistema della valutazione della performance.

La disposizione normativa, dunque, ricorda qualcosa che, invece, spesso viene dimenticata: gli enti debbono dotarsi di un sistema di valutazione permanente.

La necessità del sistema di valutazione è dettata dal complesso delle norme contenute nel Titolo II del d.lgs 150/2009 e, in particolare, negli articoli da 2 a 9, dai quali si ricavano i contenuti fondamentali dei sistemi.

I sistemi di valutazione non sono da definire con i contratti. Per la dirigenza locale, lo chiarisce l’articolo 44, comma 1, lettera b), del Ccml 17.12.2020, ai sensi del quale è materia di confronto (dunque, non di contrattazione) la disciplina dei criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti.

Il sistema di valutazione è di provenienza unilaterale del datore di lavoro, vista la sua specifica rilevanza ai fini della macro organizzazione: per questo non è contrattabile.

Molti enti disciplinano il sistema di valutazione nell’ambito del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Molti altri, invece, proprio non se ne dotano.

Il sistema di valutazione, inoltre, non è il Piao, nel quale si debbono fissare gli obiettivi da raggiungere, ma non le modalità per valutarle.

Il sistema di valutazione, allora, deve essere modificato, introducendo la previsione dell’obbligatoria valutazione dei tempi di pagamento come elemento specifico della performance dei dirigenti.

Destinatari. Tuttavia, non tutti i dirigenti sono destinatari di questo metodo valutativo. Infatti, l’articolo 4-bis specifica che i tempi di pagamento rilevano:

  1. nei confronti dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali;
  2. nei confronti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture ove operano i primi.

Pertanto, soltanto se i dirigenti sono coinvolti direttamente nelle procedure di pagamento, oppure se siano preposti a strutture nelle quali operino dirigenti coinvolti direttamente in tali procedure, ad essi si applica la specifica misurazione di questo elemento valutativo.

La disposizione normativa parla espressamente di dirigenti. Il che crea non pochi problemi per la sua applicabilità al sistema degli enti locali, composto per la gran parte da enti privi di dirigenza.

Tuttavia, la medesima disposizione si estende a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs 165/2001, tra le quali sono ricompresi gli enti locali.

Non resta che una conclusione: il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000.

Attribuzione dell’obiettivo. Per assegnare ai destinatari della norma l’obiettivo specifico del rispetto dei tempi di pagamento non basta la modifica del sistema di valutazione.

Occorre, invece, un atto individuale espressamente rivolto ai dipendenti interessati: si tratta, come dispone l’articolo 4-bis, del contratto individuale di lavoro.

Dunque, gli enti interessati, una volta modificato il sistema di valutazione, dovranno effettuare la ricognizione dei destinatari e con essi sottoscrivere contratti di integrazione dei contratti di lavoro, ove esplicitare l’obbligazione del rispetto dei tempi di pagamento, secondo il sistema di valutazione e gli obiettivi di dettaglio, anno per anno definiti dal Piao o, per gli enti non obbligati, dal piano dettagliato degli obiettivi.

Incidenza sul risultato. Il rispetto degli obiettivi sui tempi di pagamento non vale il 30% dell’importo del risultato, ma incide per almeno il 30% dei pesi da considerare ai fini della valutazione.

Poniamo, quindi, che il sistema di valutazione disponga che per i dirigenti destinatari della misura gli elementi da valutare siano:

  1. la riduzione dei tempi di gestione di alcuni procedimenti;
  2. il conseguimento di un valore di gradimento da customer satisfaction di almeno X;
  3. l’acquisizione entro l’anno di una serie di servizi definiti
  4. il rispetto dei tempi di pagamento.

La tabella delle pesature deve prevedere che ai fini della determinazione del punteggio finale, da utilizzare poi per definire il premio, i pesi degli obiettivi siano così definiti:

Obiettivo Peso
riduzione dei tempi di gestione di alcuni procedimenti; 20%
acquisizione entro l’anno di una serie di servizi definiti 25%
conseguimento di un valore di gradimento da customer satisfaction di almeno X; 25%
rispetto dei tempi di pagamento. 30%

Mentre gli enti possono modificare i pesi enfatizzati in grassetto, il peso relativo ai tempi di pagamento resta fisso. Laddove il sistema di valutazione disponesse una misura del peso anche superiore al 30%, poniamo al 40%, la tabella si dovrebbe modificare, per esempio, come segue agendo sempre solo sui pesi enfatizzati in grassetto:

Obiettivo Peso
riduzione dei tempi di gestione di alcuni procedimenti; 15%
acquisizione entro l’anno di una serie di servizi definiti 25%
conseguimento di un valore di gradimento da customer satisfaction di almeno X; 20%
rispetto dei tempi di pagamento. 40%

Chi valuta. Come dispone la norma, la verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile: non si tratta, quindi, dell’Oiv, ma dell’organo individuato specificamente dall’ente. Per gli enti locali di norma è il segretario comunale.

La fonte per effettuare la verifica è la base dati degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013, cioè la piattaforma dei Crediti Commerciali – sistema PCC.

Ruolo degli uffici finanziari. La norma ha il difetto di non evidenziare, però, le specifiche responsabilità che ha l’ufficio ragioneria sui pagamenti.

In effetti, negli enti locali nella grandissima parte dei casi il mandato di pagamento non è disposto direttamente dei dirigenti responsabili delle procedure di spesa o dai dirigenti apicali, che si fermano alla liquidazione. A disporre l’ordine di pagamento nei confronti della banca è, invece, il responsabile del settore finanziario, secondo le modalità organizzative vigenti.

Ciò deve indurre necessariamente le amministrazioni a disciplinare in modo estremamente chiaro i tempi delle specifiche fasi di pagamento, tenendo conto del tempo massimo necessario alla ragioneria per emettere il mandato e disporre il pagamento nei tempi necessari.

Se, per esempio, si accerta che alla ragioneria servono 5 giorni, naturali e consecutivi, è necessario che i dirigenti responsabili concludano entro 25 giorni le operazioni di riscontro della prestazione e liquidazione della fattura, in modo da far avere l’atto di liquidazione alla ragioneria nei 5 giorni necessari per l’emissione del mandato.

La ragioneria, quindi, deve essere a sua volta responsabile del rispetto dei tempi massimi fissati dal sistema per ordinare il pagamento.

E’ consigliabile, comunque, disporre in ogni contratto con i privati un metodo operativo che preveda l’emissione di un’autorizzazione all’emissione della fattura, successivamente ad un atto/verbale di verifica delle prestazioni, tale da rendere, così, la liquidazione quasi una pura formalità. Ovviamente, la verifica delle prestazioni dedotta nel contratto, va effettuata comunque garantendo tempi molto ristretti.

Nessun tag inserito.

Torna in alto