un articolo di A. Bianco tratto da cmgoceano.it

L’ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO

Di Arturo Bianco

Si discute se i diritti di rogito spettano ai segretari che svolgono la loro attività in enti privi di dirigenti. Per il Tribunale di Milano essi vanno erogati a tutti i segretari dei comuni in cui non vi sono dirigenti, a prescindere se siano inquadrati o meno come dirigenti. Questa tesi va in una direzione completamente diversa rispetto a quanto indicato dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, per la quale tali compensi non possono comunque essere erogati ai segretari che sono inquadrati come dirigenti. Occorre inoltre aggiungere che si rendono sempre più evidenti i contrasti sulla possibilità di erogare questi compensi ai vicesegretari, con particolare riferimento a quelli che sostituiscono segretari inquadrati come dirigenti in comuni in cui non vi è la dirigenza. Questo balletto di interpretazioni diverse o, per meglio dire opposte, desta per lo meno sconcerto. Essa, sul terreno pratico, solleva numerosi dubbi applicativi ai dirigenti ed agli amministratori locali: sicuramente ciò dipende in larga misura dalla infelice formulazione della norma nel testo votato dal Parlamento e che ha emendato il documento varato dal Governo, che aveva soppresso questo compenso. Ma non si può mancare di sottolineare che essa è l’ultimo episodio che solleva dubbi sulla necessità di ripensare l’attività dei soggetti che supportano le amministrazioni locali nella applicazione delle disposizioni legislative.

I SEGRETARI

I diritti di rogito vanno riconosciuti a tutti i segretari che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Milano 1539 del 18 maggio 2016. La materia è disciplinata dall’articolo 10, comma 2 bis, del DL n. 90/2014. Essa individua, per i giudici del lavoro meneghini, due gruppi di destinatari di questi compensi: i segretari che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti e quelli che non sono dirigenti, cioè i segretari di fascia C. La “ratio della norma pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali. La norma risulta perfettamente aderente dal disposti dell’articolo 37 del CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria”. E’ molto secco il giudizio sulle indicazioni della Corte dei Conti, sezione autonomie n. 21/2015, che esclude i segretari di fascia A e B, dalla possibilità di ricevere questi compensi: esse “paiono offrire un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”. Per la sentenza la disposizione è chiara “e non necessita di alcuna interpretazione”: occorre evidenziare che la sentenza si muove nel solco della indicazione contenuta nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 75 dello scorso 7 aprile, nella quale leggiamo testualmente che “la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l’intero importo del diritto di rogito”. La sentenza non affronta il tema della determinazione della misura dei diritti di rogito da erogare ai segretari; occorre comunque ricordare che si può considerare acquisito che tali compensi debbano essere calcolati nella misura del 100% e non più nel 90% del 75%, come previsto dalle disposizioni previgenti. Tale misura opera fino a che la contrattazione collettiva nazionale di lavoro non avrà fissato una soglia diversa. Sul terreno operativo, non si può comunque fare a meno di raccomandare la massima prudenza in quanto si deve tenere conto del rilievo delle indicazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti, indicazioni che ricordiamo hanno ope legis un carattere vincolante per tutti i pareri resi dalle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile. Occorre inoltre segnalare che, per esplicita previsione legislativa, alle sentenze rese in materia di lavoro pubblico si applica il divieto di giudicato, per cui esse fanno stato –ancorchè passate in giudicato- solamente tra le parti. La conclusione che si suggerisce alle amministrazioni è quella di calcolare i compensi spettanti come diritti di rogito ai segretari dei comuni in cui non vi sono dirigenti. Tale calcolo deve essere pari alle risorse introitate dall’ente a questo titolo, a parere di chi scrive depurandole non solo degli oneri riflessi ma anche dell’Irap. Si suggerisce di accantonare queste risorse, cioè di sospenderne la erogazione, fino a che non vi sarà chiarezza ovvero di erogarle, ma richiedendo l’accettazione della clausola che si consente a che tali somme siano recuperate nel caso in cui l’evoluzione interpretativa andrà nella direzione della esclusione dal diritto di ricevere questi compensi da parte dei segretari inquadrati nelle fasce A e B.

I VICESEGRETARI

La possibilità di ricevere i diritti di rogito da parte dei vicesegretari che sostituiscono i segretari di fascia A e B nei comuni privi di dirigenti è oggetto di letture diametralmente opposte da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti delle Marche e della Liguria, che la ammettono, mentre è invece esclusa dalla Ragioneria Generale dello Stato. Per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 90/2016 i vicesegretari che sono posizione organizzativa hanno diritto a ricevere queste compenso anche nei comuni in cui essi sostituiscono i segretari inquadrati in fascia A o B. Si ricorda che, sulla scorta del primo citato parere della sezione autonomie della magistratura contabile n. 21/2015, tali segretari non percepiscono questo compenso. La sezione di controllo della Marche arriva a questa conclusione sulla base della considerazione che la disciplina dei compensi di rogito ai vicesegretari è disciplinata da una norma contrattuale. E che tale disposizione non risulta essere stata abrogata, neppure in modo implicito dalla novella contenuta nel D.L. n. 90/2014. Sulla stessa scia il parere 12 maggio 2016 n. 49 della sezione regionale di controllo delle Corte dei Conti della Liguria, che richiama espressamente la citata deliberazione dei magistrati di controllo marchigiani. I diritti di rogito “del Vice Segretario si fondano sull’art. 11 CCNL 9 maggio 2006.. Poiché l’art. 10 del DL n. 90 del 2014 è intervenuto solo sui diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali, ne consegue che gli stessi diritti, nei confronti di soggetti diversi, quali sono appunto i Vice Segretari, continuano a essere dovuti”. In questa direzione sono citati i lavori preparatori, alla luce delle modifiche apportate dal Parlamento al testo iniziale del DL che vietava tout court la erogazione di questi compensi: da ciò si deve trarre la conclusione che “l’effettiva ragione dell’introduzione dell’emendamento sia stata quella di salvaguardare l’attribuzione dei diritti di segreteria, seppure in misura ridotta rispetto al passato, a tutti i soggetti che non abbiano qualifica dirigenziale, a titolo di integrazione economica”. Una posizione agli antipodi è stata assunta dalla Ragioneria Generale dello Stato con il parere 26297/2016. In tale documento viene evidenziato che i vicesegretari titolari di posizione organizzativa che sostituiscono segretari di fascia A e B, quindi in enti senza dirigenti, non possono percepire i diritti di rogito allo stesso modo dei soggetti che da essi sono sostituiti. Ecco i tratti essenziali del parere: “venuto meno il riconoscimento dei diritti di rogito per il segretario di fascia A e B, deve ritenersi che viene a mancare il presupposto per potere continuare a riconoscere tali diritti” alla figura che è chiamata a sostituirlo, cioè al vicesegretario. Il parere chiarisce infine, richiamando indicazioni di principio di carattere generale, che “in via generale se a un soggetto non è più riconosciuto un emolumento per una specifica prestazione resa anche al suo sostituto, corrispondentemente, non potrà essere più riconosciuto alcun emolumento per lo svolgimento della medesima prestazione”. 

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