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I diritti di rogito ai segretari ed ai vicesegretari

di A. Bianco

Sull’attribuzione dei diritti di rogito ai segretari ed ai vicesegretari vi sono indicazioni diverse tra la magistratura contabile e quella ordinaria, nonché con la Ragioneria Generale dello Stato e sull’applicazione dei principi dettati dalla Corte Costituzionale. Appare necessario che sulla materia sia fatta rapidamente chiarezza in modo da potere fornire agli operatori elementi certi per lo svolgimento della propria attività.

IL QUADRO NORMATIVO

La materia è stata riformata dal DL n. 90/2014 ed è oggi disciplinata dall’articolo 10, comma 2 bis di tale disposizione. Nel testo iniziale del Governo questi compensi venivano aboliti. Nel testo della legge di conversione il Parlamento ha introdotto delle attenuazioni di questo principio che risultano di difficile applicazione concreta.

In particolare si discute se nei comuni privi di dirigenti i segretari comunali che sono inquadrati come dirigenti, cioè quelli di fascia A e B, possano percepire questi compensi; cioè se il dato legislativo da considerare prevalente sia quello del loro inquadramento come dirigenti ovvero se quello prevalente sia la presenza o meno di dirigenti nell’amministrazione. Si deve considerare acquisito sulla base del dettato legislativo che nei comuni con dirigenti questi compensi non possono essere erogati ed ancora che questi compensi vadano erogati ai segretari inquadrati nella fascia C, cioè quelli che non sono dirigenti.

Sulla base del dettato normativo è stato abrogato il vecchio tetto per cui questi compensi andavano calcolati nel 90% del 75% incassato dall’ente; ricordiamo che i segretari non possono- sulla base delle nuove disposizioni- superare 1/5 del proprio trattamento economico annuale. Si deve considerare acquisito che, fino alla fissazione di un diverso tetto da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro, questi compensi vadano calcolati nella misura del 100% di quanto incassato dall’ente, fermo restando il tetto del trattamento economico annuo, cioè non superare 1/5 dei compensi erogati ai segretari.

LA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

I diritti di rogito vanno riconosciuti a tutti i segretari che svolgono la loro attività in comuni che sono privi di dirigenti: questo è il principio fissato dalla sentenza del Tribunale di Milano 1539 del 18 maggio 2016. Il dettato normativo individua due gruppi di destinatari di questi compensi: i segretari che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti e quelli che non sono dirigenti, cioè i segretari di fascia C.

La “ratio della norma pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali. La norma risulta perfettamente aderente dal disposti dell’articolo 37 del CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti  di segreteria”.

E’ molto secco il giudizio sulle indicazioni della Corte dei Conti, sezione autonomie n. 21/2015, che esclude i segretari di fascia A e B, dalla possibilità di ricevere questi compensi: esse “paiono offrire un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”.

Per la sentenza la disposizione è chiara “e non necessita di alcuna interpretazione”. Essa è coerente con le indicazioni della Corte Costituzionale n. 75 dello scorso 7 aprile, nella quale leggiamo testualmente che “la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l’intero importo del diritto di rogito”.

I PARERI DELLA CORTE DEI CONTI

Il ricordato parere 21/2015 della sezione autonomie della Corte dei Conti ha invece ritenuto che solamente i segretari di fascia C possono percepire questi compensi, in quanto il dettato normativo esclude i segretari inquadrati come dirigenti dalla possibilità di ricevere tale indennità.

Il recente parere n. 49/2016 della sezione regionali di controllo della Corte dei Conti della Liguria ci dice che: “in questa direzione sono citati i lavori preparatori, alla luce delle modifiche apportate dal Parlamento al testo iniziale del DL che vietava tout court la erogazione di questi compensi: da ciò si deve trarre la conclusione che l’effettiva ragione dell’introduzione dell’emendamento sia stata quella di salvaguardare l’attribuzione dei diritti di segreteria, seppure in misura ridotta rispetto al passato, a tutti i soggetti che non abbiano qualifica dirigenziale, a titolo di integrazione economica”.

I VICESEGRETARI

Vi sono interpretazioni differenziate sulla possibilità per i vicesegretari dei comuni senza dirigenti di percepire questi compensi. Per i pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 90/2016 e, prima citato. della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 49/2016, essi spettano ai vicesegretari anche se i segretari non li percepiscono in quanto inquadrati nelle fasce A e B. 

Si perviene a questa conclusione sulla base della considerazione che la disciplina dei compensi di rogito ai vicesegretari è disciplinata da una norma contrattuale, articolo 1 del CCNL 9.5.2006. E che tale disposizione non risulta essere stata abrogata, neppure in modo implicito dalla novella contenuta nel D.L. n. 90/2014.

Questa tesi è bocciata dalla Ragioneria Generale dello Stato con il parere 26297/2016. In tale parere viene evidenziato che i vicesegretari titolari di posizione organizzativa che sostituiscono segretari di fascia A e B, quindi in enti senza dirigenti, non possono percepire i diritti di rogito allo stesso modo dei soggetti che da essi sono sostituiti. Ecco i tratti essenziali del parere: “venuto meno il riconoscimento dei diritti di rogito per il segretario di fascia A e B, deve ritenersi che viene a mancare il presupposto per potere continuare a riconoscere tali diritti” alla figura che è chiamata a sostituirlo, cioè al vicesegretario. Ed infine, “in via generale se a un soggetto non è più riconosciuto un emolumento per una specifica prestazione resa anche al suo sostituto, corrispondentemente, non potrà essere più riconosciuto alcun emolumento per lo svolgimento della medesima prestazione”

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