01/04/2019 – La surroga del mutuo non crea nuovo indebitamento e la conseguente economia di spesa non ha vincolo di destinazione

La surroga del mutuo non crea nuovo indebitamento e la conseguente economia di spesa non ha vincolo di destinazione

E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 1/4/2019)

QUI Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per le Marche, deliberazione n. 12/2019. 

La surroga di un precedente mutuo, effettuata per approfittare di condizioni più favorevoli, non comporta nuovo indebitamento ma una mera sostituzione di un debito originario con uno nuovo, di importo e durata non superiori rispetto all’originario mutuo, con vantaggio economico per l’Ente: è quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per le Marche, con la deliberazione n. 12/2019. 

L’operazione è legittima se vantaggiosa per l’Ente: tale valutazione deve essere effettuata in termini di complessiva convenienza, avendo riguardo alle condizioni contrattuali nuove rispetto alle precedenti e tenendo nella dovuta considerazione eventuali spese, oneri o penali, comunque denominati, a qualunque titolo connessi all’operazione (spese aggiuntive che, non essendo destinate a investimenti, non possono essere finanziate tramite indebitamento e la cui contabilizzazione è disciplinata dal principio contabile applicato 4/2, punto 3.22, allegato al d.lgs. n. 118/2011).

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