01/03/2017 – Le condizioni per le assunzioni

Le condizioni per le assunzioni
 

di Arturo Bianco

Le amministrazioni dare corso ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i tetti fissati dal legislatore e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Tali condizioni e tali tetti sono stati oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, il che determina numerosi problemi interpretativi ed applicativi. Occorre ricordare che è possibile un allentamento di tali vincoli con l’emanando decreto legge sugli enti locali.

Occorre in premessa ricordare che le assunzioni in mobilità volontaria, ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, se il dipendente proviene da un ente che ha vincoli alle assunzioni di personale, non incidono sulle capacità assunzionali, così come specularmente le cessazioni che sono dirette ad amministrazioni che hanno vincoli alle assunzioni di personale non determinano risparmi da potere utilizzare per finanziare nuove assunzioni. Siamo cioè in presenza di scelte che devono essere considerate come neutre. Le amministrazioni devono comunque rispettare i vincoli dettati dal legislatore, costituendo comunque la mobilità in entrata una nuova assunzione, quanto meno in termini sostanziali.

Sempre in premessa deve essere ricordato che le capacità assunzionali, così come le spese per le assunzioni, devono essere sempre valutate su base annua.

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEL 2017

  1. Enti che non erano soggetti al patto di stabilità (cioè comuni fino a 1.000 abitanti, unioni di comuni e comunità montane): viene previsto un turn over integrale, sia nella forma di una assunzione per ogni cessazione avvenuta nell’anno precedente, sia nella forma del rispetto del tetto di spesa dei cessati.
  2. Comuni da 1000  fino a 10.000 abitanti: 75% della spesa dei cessati nel 2016 (se è stato rispettato il rapporto dipendenti/popolazione definito dal DM del 24/07/2014); 25% della spesa dei cessati nel 2016 (Se non è stato rispettato il rapporto dipendenti/popolazione definito dal DM del 24/07/2014).
  3. Comuni da 10.000 abitanti in su: 25% della spesa dei cessati nel 2016.
  4. Province e città metropolitane: divieto di assunzioni

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEL TRIENNIO PRECEDENTE

Alle assunzionali del 2017 si sommano quelle non utilizzate del triennio precedente, cioè quelle del triennio 2014/2016. Non si possono più utilizzare le capacità assunzionali del 2013 e quelle del 2014 sono utilizzabili solamente nel corso del 2017. Le quote residue possono essere utilizzate dal 2007 in poi da parte degli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità.

Ricordiamo che per la sezione di controllo della Corte dei Conti della Campania è necessario che gli enti abbiano inserito queste capacità nel programma del fabbisogno del personale dell’anno in cui sono maturate.

Ecco le capacità assunzionali distinte per anno:

  1. Anno 2014 : 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
  2. Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
  3. Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati.

LE CONDIZIONI

Le amministrazioni devono essere in possesso delle seguenti condizioni:

  1. Avere rispettato il pareggio di bilancio nel 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ed averlo comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31.3 (legge n. 232/2016);
  2. Rispettare probabilmente il pareggio di bilancio nell’anno (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio;
  3. Avere rispettato nel 2016 il tetto di spesa del personale; esso è fissato per gli enti che erano soggetti al patto nella spesa media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 legge n. 296/2006) e per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità nella spesa del 2008 (articolo 1, comma 562 legge n. 296/2006);
  4. Essere il posto previsto e vacante nella dotazione organica ed averla rideterminata nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
  5. Essere il posto inserito nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL). Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nel DUP (Documento Unico di Programmazione);
  6. Avere effettuato nell’ultimo anno la ricognizione delle eventuali eccedenza di personale (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
  7. Avere approvato il piano triennale delle azioni positive (art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
  8. Avere attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
  9. Avere rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché avere trasmesso i dati relativi a tali atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Di conseguenza, a partire dallo 1 aprile, fino a quando il bilancio preventivo non sarà approvato non si potrà dare corso a nuove assunzioni; a partire dallo 1 maggio fino a quando il conto consuntivi non sarà approvato non si potranno effettuato non si potranno effettuare assunzioni e a partire dal termine per l’approvazione del conto consolidato e per l’invio dei dati di bilancio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e fino a che tale invio non sarà avvenuto, non potranno essere effettuate assunzioni di personale. Per cui tali vincoli non sono ad oggi operativi, mentre sono operativi i vincoli di dimostrare il rispetto del pareggio di bilancio e del tetto di spesa del personale. Si deve infine ricordare che il ritardo nella approvazione di tali documenti o nella loro trasmissione non impedisce per tutto l’anno l’effettuazione di assunzioni, ma solamente fino a quando tali vincoli non saranno stati rispettati.

A parere dello scrivente non è condizione essenziale per potere dare corso alle assunzioni di personale la approvazione del piano delle performance. Si perviene a questa conclusione in quanto tale documento è obbligatorio solamente per le amministrazioni statali e solamente per esse è prevista la irrogazione della sanzione per la mancata adozione di tale documento (articoli 10, 16 e 74 del D.Lgs. n. 150/2009). Inoltre, sulla base delle previsioni dell’articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, per come modificato dal DL n. 174/2012: “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”. E, come sappiamo, il PEG deve essere approvato entro i 20 giorni successivi alla approvazione del bilancio preventivo.

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