Elezioni 31 Gennaio 2024

Ufficio emittente Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Numero:  7/2024

Protocollo:  3427/2024

Argomento  Elezioni amministrative, Elezioni europee, Elezioni regionali

Norme, provvedimenti e disposizioni elettorali

Anagrafe

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)

Decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”.

Disposizioni attuative.

ALLEGATI 

   

 Circolare DAIT n.7/2024

 

Testo circolare

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 dello scorso 29 gennaio 2024, è stato pubblicato il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”. Il provvedimento normativa disciplina la durata delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2024 nonché l’ipotesi del contemporaneo svolgimento delle prossime elezioni europee con altre consultazioni, in modo da garantire il coordinamento normativa e l’efficacia dei relativi adempimenti. Intende, inoltre, assicurare la funzionalità e l’efficienza del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale a fini elettorali, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Tanto premesso, si illustrano di seguito le principali disposizioni del decreto-legge in parola.

Articolo l (Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all’anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)

 La disciplina generale sulla durata delle operazioni di votazione prevede, com’è noto, che le stesse si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (articolo l, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

 In deroga all’anzidetta disciplina generale e analogamente a quanto a suo tempo previsto per le consultazioni dell’anno 2023 (decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 7), il comma l dell’articolo in esame dispone che anche per l’anno 2024 le consultazioni elettorali e referendarie si tengano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

 Come testualmente precisato, dall’ambito di operatività della norma sono escluse le consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per le quali troverà, dunque, applicazione la disciplina generale che circoscrive la durata delle operazioni di votazione alla sola giornata della domenica.

 In ordine alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, il comma 2 stabilisce che le relative operazioni di votazione si svolgano nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23. Tale previsione si è resa necessaria al fine di consentire, anche per le elezioni europee, il prolungamento a due giorni delle operazioni di votazione, posto che, in base a quanto comunicato dal Consiglio dell’Unione europea, la data delle prossime consultazioni europee dovrà essere fissata da ciascuno Stato-membro in un periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024.

 Conseguentemente, il comma 3 detta specifiche disposizioni per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee con eventuali elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o con un turno di elezioni amministrative o con altre consultazioni elettorali e referendarie. Nel dettaglio, viene previsto quanto segue:

– le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23; – ai fini del computo dei termini procedimentali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

– la consegna del materiale destinato agli uffici elettorali di sezione (lista degli elettori, manifesto con le liste dei candidati, schede elettorali, verbali di nomina degli scrutatori, matite copiative, urne, designazioni dei rappresentanti di lista, bollo della sezione, ecc.) è effettuata entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione e l’ufficio elettorale di sezione è costituito alle ore 9;

– una volta completate le attività di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, l ‘ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, mentre lo spoglio delle schede relative alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le regionali;

– l’entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è quella stabilita per le amministrative ex articolo l, commi l, 2 e 4 della legge 13 marzo 1980, 70, ferme restando, ovviamente, le maggiorazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo;

per gli adempimenti comuni alle diverse tipologie di consultazione si applicano le disposizioni dettate per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e il riparto delle relative spese tra gli enti interessati (Stato, Regione, Comune) è disciplinato dall’articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Da ultimo, il comma 4 sancisce un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari – escluse, quindi, le maggiorazioni – spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, proprio in considerazione del prolungamento della durata delle operazioni di votazione.

Articolo 2 (Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)

La disposizione in esame è finalizzata a modificare e integrare la disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall’art. l della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), intervenendo sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione delle anagrafi della popolazione residente (comma 233) e alla determinazione della popolazione legale (comma 23 6). Nel dettaglio, il comma l, lettera a), per evitare possibili disallineamenti tra i dati della popolazione risultanti dal censimento e quelli risultanti dalle anagrafi – a oggi tutte confluite nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) – integra il richiamato comma 233, prevedendo la restituzione ai comuni dei dati censuari raccolti dall ‘ISTAT non solo in forma aggregata, ma anche in forma individuale. La successiva lettera b) sostituisce il comma 236 dell’articolo l della legge n. 205 del 20 l 7 in materia di determinazione della cd. popolazione legale, ossia della popolazione risultante dal censimento da utilizzare come riferimento ufficiale per l’applicazione di norme di legge o regolamento. In considerazione della circostanza che dal 20 18 il censimento della popolazione viene effettuato dall’ISTAT con cadenza annuale (articolo 3, comma l, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ), si dispone che l’ISTAT pubblichi con cadenza annuale sul proprio sito internet i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all’ anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito dell’ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all’ ammontare della popolazione. La lettera c) inserisce il comma 236-bis nell’articolo l della legge n. 205/2017, introducendo una disciplina ad hoc in tema di modalità e tempi di diffusione dei risultati del censimento della popolazione da prendere in considerazione per l’applicazione della normativa in materia di procedimenti elettorali e referendari. Le specifiche complessità delle operazioni necessarie allo svolgimento di elezioni o referendum rendono, infatti, opportuno prevedere un lasso di tempo maggiore rispetto all’ annualità nell’individuazione dei risultati censuari da utilizzare come dato di riferimento. Viene dunque previsto che l’ammontare della popolazione censuaria da prendere in considerazione ai fini «dell’ applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari» è indicato con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sempre in seno all’ articolo l della legge n. 205/2017 viene, altresì, inserito il comma 236-ter, che detta una disciplina transitoria sulla quale si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. In forza di tale disciplina, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il dato della popolazione legale da utilizzare ai fini dell’applicazione delle norme elettorali e referendarie resta quello censito al 31 dicembre 2021 e riportato nel D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante “Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”.

Resta inteso che nell’ ambito delle «disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari» sono da ricomprendere, ad esempio, oltre alla soglia demografica di appartenenza dei comuni ai fini dell’applicazione del sistema elettorale (fino a o superiore a 15.000 abitanti) anche il numero di consiglieri comunali, provinciali e regionali spettanti, nonché il numero di sottoscrizioni prescritte per la presentazione di liste di candidati in occasione di qualsiasi tipologia di consultazione.

Articolo 3 (Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione)

L’articolo in esame intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, sia con riferimento al relativo sistema elettorale.

 In tal senso, il comma l dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, è quello previsto dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.O.E.L.) per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il comma 2 introduce una riserva di legge statale in merito alla individuazione dei predetti capoluoghi, escludendo, dunque, al riguardo la competenza statutaria.

 Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni e stabilisce che, in tal caso, ai medesimi comuni venga riconosciuto lo status di capoluogo, riservando allo Statuto della Provincia l’indicazione della città capoluogo che costituisce sede legale della Provincia. Il comma 4 precisa che l’applicazione del comma 3 non comporta l ‘istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, mentre il comma 5 fa salva la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale)

Il comma l modifica l’articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L., introducendo due rilevanti novità in relazione al limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

In particolare, il decreto-legge n. 7/2024 riscrive il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 51 del T.U.O.E.L., innalzando da due a tre mandati il limite per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti restano ferme le disposizioni già in vigore e, pertanto, ai sensi del citato articolo 51, comma 2, primo periodo, «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco ( … ) non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile … ». Nei comuni con più di 15.000 abitanti, sarà comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, secondo quanto già previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del T.U.O.E.L., non interessato dalla modifica normativa in esame.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame, in deroga all’articolo 71, comma 10, del T.U.O.E.L., limitatamente all’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che, qualora non siano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. Come già previsto per gli anni 2022 e 2023 (articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84), la disposizione intende agevolare il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l’efficacia della espressione della volontà popolare manifestata dalla collettività locale e, quindi, la regolare costituzione degli organi politici di governo dell’ente.

Attesa la rilevanza delle disposizioni normative illustrate, si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei Sindaci, dei segretari comunali e degli uffici elettorali dei comuni per gli adempimenti di rispettiva competenza. Si pregano, inoltre, i prefetti dei capoluoghi di regione e il commissario del Governo per la provincia di Trento di estendere, per opportuna informazione, i contenuti della presente circolare alle rispettive amministrazioni regionali.

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