Concorsi: la dichiarazione erronea sui titoli di merito posseduti non determina l’esclusione
Pubblicato il 31 gennaio 2019
L’erronea indicazione in merito al possesso dei titoli di merito (che non costituiscono requisiti di partecipazione), fatta in buona fede nella domanda di partecipazione al concorso, comporta la sola sottrazione del punteggio relativo al titolo originariamente riconosciuto e il corretto riposizionamento in graduatoria.
Questo il principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza n. 11389 del 24 novembre 2018, con la quale è stato evidenziato che la dichiarazione non veritiera, in sede di partecipazione ad una selezione pubblica, comporta effetti differenziati a seconda che si riferisca al possesso di titoli di merito ovvero ai requisiti di partecipazione.
Secondo i giudici amministrativi è necessario distinguere tra il caso in cui la dichiarazione è mirata a far conseguire, quale beneficio primario, l’ammissione al concorso, rispetto a quella in cui è volta all’assegnazione di un maggior punteggio.
In quest’ultima ipotesi, una volta acclarata la mendacità della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, può essere solo quella della privazione del punteggio stesso, con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria (Tar Lazio, sent. n. 2668/2017; Cons. Stato, sent. n. 5762/2012; Consiglio di Stato, sent. n. 2806/2010).
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