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Non spetta alla giunta disciplinare l’attività dei vigili

di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali

 

Il corpo della polizia municipale è una struttura organizzativa complessa con un elevato grado di autonomia riconosciuto dalla legge posto alle dirette dipendenze del sindaco. Dunque non può essere la giunta con una semplice delibera a mettere mano alla sua riorganizzazione funzionale. Lo ha chiarito il T.A.R. Abruzzo, Pescara, con la sentenza n. 309 del 30 ottobre 2017. Il comune di Pescara ha adottato con delibera di giunta un nuovo regolamento del corpo ma contro questa determinazione alcuni operatori con il sostegno di un sindacato autonomo hanno proposto con successo ricorso al Tar. Le funzioni di polizia locale sono state attribuite ai comuni dal D.P.R. n. 616 del 1977, specifica innanzitutto il collegio. Ma è sopratutto con la legge quadro sulla polizia municipale n. 65 del 1986 che si è delineato un quadro preciso di responsabilità. Il funzionamento del servizio o del corpo, specifica questa legge, è demandato ad un apposito regolamento da adottarsi nel rispetto della legge e dello statuto dell’ente. Spetta infatti al comune tutelare la sicurezza urbana, “intesa come bene pubblico che concerne il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile”. In nessun caso il corpo dei vigili urbani può ritenersi assimilato agli altri uffici o servizi del comune, prosegue il collegio, dal momento che “rappresenta un’entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune”. Questa autonomia è connaturale alla sua specificità, prosegue la sentenza. E alla funzioni svolte dagli operatori in materia di polizia stradale, amministrativa e giudiziaria. Con l’istituzione del corpo di polizia municipale si da dunque vita ad una struttura organizzativa autonoma dagli altri uffici comunali. Alle dirette dipendenze del primo cittadino. E’ quindi evidente che l’organizzazione di questa organizzazione non può essere stabilita dalla giunta comunale ma ricade tra le competenze esclusive dell’organo elettivo, conclude la sentenza.

T.A.R. Abruzzo, Pescara, 30 ottobre 2017, n. 309

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