15/06/2018 – Contrattazione decentrata tardiva: non produce danno solo se “meramente ricognitiva”

Contrattazione decentrata tardiva: non produce danno solo se “meramente ricognitiva”

L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 15/6/2018)

 

VEDI ANCHE “15/06/2018 – Il regime giuridico di corresponsione delle risorse variabili destinate alla produttività del personale dipendente degli Enti locali” (ndr)

QUI Corte dei conti-Friuli Venezia Giulia, Sez. contr., Delib., n. 29/2018/PAR (ndr)

 

“È opportuno segnalare che il CCNL 21 maggio 2018 consente di risolvere in parte i problemi legati alla tempistica della contrattazione, laddove all’articolo 8, comma 1, per la prima volta permette di definire i criteri di destinazione delle risorse anche in via pluriennale: è la stessa contrattazione nazionale, quindi, ad esprime un valore di inutilità di una contrattazione decentrata sempre annuale, se i criteri di destinazione delle risorse – vero oggetto del CCDI, come spiega la Sezione Friuli Venezia Giulia – sono fissati in modo da evidenziare quell’ algoritmo logico-matematico, tale da poter determinare sempre poi l’importo (ricordiamo che l’oggetto dei contratti deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, sicché è non solo doveroso, ma anche possibile stipulare un contratto decentrato senza cifre, ma con criteri di calcolo).

Dunque, la Sezione Friuli, lungi dall’affermare che il CCDI tardivo è sempre ammesso, apre una nuova e corretta via, verso la definitiva accettazione dell’ultrattività dei CCDI e dell’estraneità dai loro contenuti degli elementi che, invece, stanno nei sistemi di valutazione e nel Peg. Ma, in assenza dei presupposti per caratterizzare un CCDI “meramente ricognitivo”, la sottoscrizione tardiva, non solo l’anno dopo, perfino negli ultimi mesi dell’anno, è fonte certa di danno erariale, come hanno spiegato più volte le sezioni giurisdizionali (che dei pareri delle sezioni di controllo spesso tengono ben poco conto), da ultimo quella della Campania con la sentenza 137/2018.”

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