pubblichiamo la circolare 02 giugno 2016 di entioline.it

“In tale situazione, in cui la confusione regna sovrana e, probabilmente, solo un intervento del legislatore potrà chiarire definitivamente l’esatta portata del comma 2-bis, è d’obbligo invitare alla massima cautela gli operatori.

Al solo fine di disinnescare i potenziali e legittimi ricorsi al Giudice del Lavoro da parte dei segretari, data l’indiscussa primazia della Corte costituzionale, appare consigliabile: 1) provvedere ad erogare i diritti ai segretari delle fasce A e B a fronte dell’impegno di questi alla totale ed immediata restituzione degli importi qualora intervenga una norma interpretativa del comma 2-bis che sancisca, sin dall’origine, la lettura restrittiva fornita dalla Sezione Autonomie (non sarebbe inopportuno raccogliere una vera e propria dichiarazione di impegno in tal senso del segretario);

2) oppure, accantonare in un apposito fondo nominativo i diritti di rogito in attesa d’una interpretazione a cura dello stesso legislatore.”

 

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