unioni di comuni: una bozza di lettera

SPETT.LE PREFETTURA- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI…………………- EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

 

AL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI DI………………..

 

OGGETTO: ART. 32 COMMA 5 TER D.LGS. N. 267/2000- RICHIESTA SOSPENSIONE  INCARICO E RICHIESTA INDICAZIONE SOLUZIONI INTERPRETATIVE

 

Come è noto, la legge n…….del……., pubblicata su  G.U.R.I. n….., in vigore dal………………………, stabilisce che “Il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni”.

Il sottoscritto svolge, dal…………………., le funzioni di segretario dell’Unione di comuni denominata………………., giusta decreto presidenziale di nomina del………………………., incarico attribuito ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D. Lgs.n. 165/2001, per esservi stato autorizzato dal Sindaco del Comune di…………., presso cui il sottoscritto presta servizio come  titolare della relativa sede di segreteria comunale.

L’entrata in vigore del comma 5 ter dell’art. 32 del D.lgs. n. 267/2000, nel prescrivere l’avvalimento da parte del  presidente di uno dei segretari titolari di uno dei comuni facenti parte dell’Unione, stravolge i presupposti normativi che presidiavano al conferimento dell’incarico ricevuto, sotto molteplici profili.

Vi è, in primo luogo da rilevare la forte quanto ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle Unioni o dei Comuni, per i quali, in modo espresso e formale, viene disposta la conservazione dei diritti acquisiti, con riferimento ad incarichi ricevuti in data anteriore all’entrata in vigore del testo normativo sopra citato. Pertanto si chiede al Ministero dell’Interno, in qualità di Ente datore di lavoro, per il tramite dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di esprimersi in merito all’opportunità che, in applicazione del principio di uguaglianza, tale conservazione possa e debba avvenire anche per i Segretari Comunali già titolari di analoghi incarichi, non riscontrandosi alcuna ragione per discriminare situazioni oggettivamente identiche.

Ma il problema interpretativo di maggiore spessore, indotto dalla suddetta disposizione, risiede nella formulazione per cui “ il presidente dell’unione   di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità, etc “.

La suddetta disposizione, infatti, va ad inserirsi all’interno di un contesto normativo, quello relativo allo status, funzioni, e procedura di nomina del segretario comunale, che si presenta difficilmente conciliabile con la suddetta disposizione.

Infatti, è noto che il rapporto di lavoro del segretario comunale, funzionario/dirigente dipendente del Ministero dell’Interno, è regolato da una serie di prescrizioni, sia di carattere legislativo, che regolamentare e di contrattazione collettiva, che lo rendono unico nel panorama giuspubblicistico italiano.

Fino ad oggi, certamente, le disposizioni escludevano che l’Unione di Comuni potesse essere considerata sede di segreteria ai sensi di quanto prescritto dall’art. 97 TUEL, che, infatti, stabilisce che “ il comune e la provincia hanno un segretario titolare, etc”; infatti, fino ad oggi, l’Agenzia  dei segretari, prima, ed il Ministero dell’interno, successivamente, hanno sempre considerato il conferimento dell’incarico di segretario delle unioni di comuni a segretari comunali come incarichi non rientranti nella disciplina di cui all’art. 98 dal testo unico enti locali; tanto più ciò è vero, in quanto presso le stesse unioni di comuni si è fatto ricorso al conferimento di incarichi di segretario anche a soggetti non iscritti all’Albo dei segretari.

Per tale ragione, da parte di tale Istituzioni non si è ritenuta ammissibile la possibilità che un comune ed una unione di comuni potessero stabilire di esercitare in forma associata, tramite sottoscrizione di apposita convenzione, le funzioni di segretario dei due enti, stante, in tal senso, la previsione di cui all’art. 98 comma 3 tuel, che ammette  questa possibilità solo tra comuni.

La novella interviene in questa materia, e prescrive che il “ presidente si avvale del segretario di uno dei comuni, etc”.

Un primo problema, di ordine semantico, oltre che giuridico, che si pone, è tentare di capire in cosa consista siffatto avvalimento, si badi bene, non da parte dell’Unione, come ente , ma da parte del suo Presidente:  problema certamente non di poco conto, atteso che, stabilendo la norma  l’avvalimento da parte del solo presidente, e non da parte anche degli altri organi dell’unione ( cioè la giunta e il consiglio dell’unione), sembra escludere la possibilità, per il segretario “ avvalso”dal presidente, di  potersi considerare  legittimato all’esercizio delle funzioni che invece, per i comuni e le province, l’art. 97 del TUEL  definisce come funzioni tipiche della figura, e cioè:

1)      le funzioni referenti, consultive e di  assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli  organi collegiali  dell’ente , e cura della verbalizzazione delle relative sedute, in quanto tali funzioni, nelle unioni,  si esplicherebbero nei confronti di organi  non contemplati dalla legge;

2)      funzioni di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti, evidentemente soggetti diversi dal presidente avvalente;

3)      espressione del parere di cui all’art. 49 TUEL, in quanto parere prescritto sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio comunale, organi diversi dal presidente avvalente.

In conseguenza di quanto su, la normativa su citata sembra aver previsto una nuova figura, in precedenza non contemplata dalle disposizioni relative alle unioni di comuni, quella del “segretario del presidente dell’unione di comuni”, da individuarsi,  a scelta del presidente,  tra i segretari comunali di uno dei comuni componenti l’unione; la novella normativa, però, non si è  premurata né di stabilirne ruolo e funzioni, né, soprattutto,  di disciplinarne  le inevitabili interrelazioni con la disciplina, tuttora vigente, relativa allo status ed alle funzioni, invece, tipiche del segretario nei comuni e nelle province, che continuano, invece, ad essere disciplinate dagli artt.  dal 97  al 106 e del D.Lgs. n. 267/2000, dal DPR 465 del 1997 e dalla contrattazione collettiva di categoria.

Ancora più incomprensibile appare, in termini applicativi, la disposizione per cui siffatto avvalimento da parte del presidente dell’unione  avviene“senza erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, in quanto, essendo la disciplina economica del rapporto di lavoro del segretario rimessa, secondo le regole generali, alla contrattazione collettiva di settore,  tale previsione risulta non riferibile ad alcuno degli elementi costitutivi della retribuzione spettante al segretario, che non contemplano “ voci stipendiali ” di valore pari a zero, oltre a rappresentare esplicita violazione del disposto dell’art.36 della Costituzione che recita “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro….”.

Pertanto, viste le inestricabili difficoltà interpretative sorte per effetto dell’entrata in vigore del comma 5 ter dell’art. 32 TUEL, e ravvisato, soprattutto, il rischio che tali difficoltà possano condurre all’assunzione di atti e/o attività illegittimi, da parte del sottoscritto rispetto all’incarico ricevuto di segretario dell’Unione di comuni………, si ritiene necessario comunicare quanto segue:

a) attesa la mancata espressa “ salvezza “ degli incarichi già attribuiti ai segretari comunali, a differenza degli incarichi già attribuiti ai dipendenti di unioni o comuni, di richiedere la sospensione dell’incarico suddetto a far data dalla entrata in vigore della novella;

b) in relazione all’estrema difficoltà di individuare “ ruolo e funzioni “ della nuova figura di “ segretario avvalso dal presidente”di non essere, per le medesime ragioni prudenziali, allo stato,  disponibile per tali funzioni, attualmente indefinibili, atteso che, reggendosi l’ordinamento amministrativo sul principio di tipicità degli atti amministrativi, non si ritiene  prudente lo svolgimento di funzioni potenzialmente  prive di copertura normativa;

c) di ritenere necessario, da parte del Ministero dell’Interno, in qualità di Ente datore di lavoro, per il tramite dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali un intervento chiarificatore rispetto alle difficoltà  interpretative riscontrate nelle disposizioni di cui in oggetto, anche in relazione all’impatto di assoluto rilievo che le stesse rivestono per il corretto funzionamento dell’ Unione dei comuni ed in particolare di esprimersi in merito all’opportunità che, in applicazione del principio di uguaglianza, la conservazione degli effetti giuridici ed economici degli incarichi attribuiti in data anteriore all’entrata in vigore della legge de quo, possa e debba avvenire anche per i Segretari Comunali già titolari di analoghi incarichi, non riscontrandosi alcuna ragione per discriminare situazioni oggettivamente identiche.

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti

 

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