Tutele ampie per i dipendenti in disponibilità

Tutele ampie per i dipendenti in disponibilità

di Arturo Bianco

L’articolo 5 del d.l. 90/2014 amplia significativamente le forme di tutela che sono previste per i dipendenti pubblici collocati in disponibilità.

Tale ampliamento si realizza attraverso i seguenti tre interventi: possibilità di utilizzare questo personale assegnandogli compiti ascrivibili alla categoria immediatamente inferiore, possibilità di essere utilizzati anche in luogo di assunzioni a tempo determinato di durata superiore ad 1 anno e obbligo di garantire pubblicità agli elenchi del personale pubblico in disponibilità.

 

Gli elenchi

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, per il personale dipendente dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali, e le strutture previste dalla legislazione regionale per i dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche, gestiscono gli elenchi del personale pubblico dichiarato in disponibilità. Questi elenchi sono pubblicati, per disposizione del d.l. n. 90/2014, sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti. In tal modo si ampliano le forme di pubblicità obbligatoria previste dal legislatore.

Ricordiamo che in questi elenchi vanno i dipendenti ed i dirigenti pubblici che le amministrazioni hanno dichiarato in esubero e collocato in disponibilità senza fare ricorso ai prepensionamenti.

 

La assegnazione alla categoria inferiore

Un intervento di grande rilievo per favorire la ricollocazione dei dipendenti pubblici in disponibilità è costituito dalla introduzione della possibilità per questi lavoratori di chiedere l’assegnazione nella categoria immediatamente più bassa. Tale richiesta può essere presentata solamente negli ultimi 6 mesi dei 2 anni in cui il personale pubblico può permanere in disponibilità.

La concreta ricollocazione in questo caso può intervenire in questo caso solamente nell’ultimo dei 24 mesi di durata del periodo di disponibilità. Il dipendente pubblico può essere ricollocato solamente nella categoria immediatamente inferiore.

La disposizione è dettata come una possibilità offerta al dipendente pubblico e serve, evidentemente, a rendere più facile il suo ricollocamento in alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro che deve essere dichiarata decorsi invano 24 mesi dal collocamento in disponibilità.

La disposizione non stabilisce esplicitamente quali sono le conseguenze della richiesta avanzata dal dipendente rispetto alle altre amministrazioni. Si deve  ritenere che anche in questo caso maturi lo stesso obbligo a carico di tutte le p.a. di utilizzare tali elenchi a pena di nullità delle assunzioni effettuate in violazione di tale principio.

Ovviamente questi dipendenti perdono il diritto alla corresponsione da parte delle proprie amministrazioni dello 80% del trattamento economico in godimento.

Questi dipendenti hanno inoltre “il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria”.

Salvo il caso della mobilità volontaria, per cui questi dipendenti possono presentare istanza per essere trasferiti sulla base della categoria in cui erano inquadrati prima del collocamento in disponibilità, la disposizione determina significativi problemi applicativi. In particolare, non è chiaro in che modo possono essere ricollocati nella qualifica/categoria di inquadramento. Si può immaginare che ciò possa concretizzarsi nel caso in cui nell’ente si renda disponibile un posto che l’amministrazione intende coprire.

In ogni caso si tratta di una risposta sostanzialmente parziale e limitata. La disposizione consente alla contrattazione collettiva, quindi alla contrattazione nazionale –quanto meno in prima battuta-, di dettare “criteri generali” per l’applicazione della novella legislativa.

Siamo, con tutta evidenza, in presenza  di scelte caratterizzate da una logica completamente diversa rispetto a quella ispiratrice del d.lgs. n. 150/2009 per gli  aspetti legati al ruolo dei soggetti sindacali ed agli spazi lasciati alla  contrattazione collettiva.

 

La utilizzazione in luogo di assunzioni a tempo determinato

Assai importante è anche l’altro ampliamento della possibilità di utilizzazione del personale pubblico in disponibilità previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5.

Si prevede che anche per le assunzioni a tempo determinato aventi una durata non inferiore ad 1 anno, oltre che per quelle a tempo indeterminato, tutte le p.a. debbano dare comunicazione alla struttura regionale ed al Dipartimento della Funzione Pubblica per l’eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità. Si deve ritenere che anche questa estensione abbia un carattere obbligatorio per le p.a.

Viene previsto che il personale pubblico iscritto in questi elenchi possa essere assegnato in comando alle p.a. che ne fanno richiesta, nonché a quelle individuate dalla Funzione Pubblica nello svolgimento dei compiti assegnatigli dall’articolo 34-bis, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 di soggetto cui sono assegnati compiti attivi per la ricollocazione del personale pubblico in disponibilità e che essi possano chiedere di essere collocati in aspettativa finalizzata all’avvio dello svolgimento di un’altra attività.

Il legislatore non fa espresso riferimento  alle procedure di cui all’articolo 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, limitandosi a prevedere la necessità di verificare la possibilità di utilizzare questo persona le in luogo di assunzioni a tempo determinato di durata superiore ad 1 anno.

Nel periodo di assegnazione in comando o di utilizzazione con un’assunzione a tempo determinato viene sospesa la maturazione del periodo di disponibilità e gli oneri per il trattamento economico cessano di essere posti a carico dell’amministrazione da cui dipendono e sono assunti dall’ente che li utilizza.

Occorre chiarire, e la risposta è positiva a parere di chi scrive, se questo vincolo si applichi anche nel caso di ricorso all’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000.

Non vi è infatti alcuna deroga, neppure implicita, prevista per la utilizzazione di questo istituto. Il fatto che la disposizione subordini il vincolo della utilizzazione dell’obbligo di utilizzazione del personale in disponibilità “all’avvio di procedure concorsuali” non sembra una ragione ostativa, quanto meno in termini sostanziali.

Siamo infatti, comunque, nell’ambito di un accesso dall’esterno e, tanto più a seguito delle novità introdotte dallo stesso d.l. 90/2014 (si veda l’articolo 11), le procedure per la scelta e l’assunzione di dirigenti, responsabili ed alte specializzazioni ex articolo 110 t.u.e.l. sono pubbliche e comparative.

Il dubbio è dato dal carattere derogatorio che ha il ricorso a questo istituto. Carattere derogatorio che è ancora più marcato per le assunzioni ex articolo 90 t.u.e.l., cioè per gli uffici di staff del sindaco e degli organi di governo; in esse infatti non sono imposti – quanto meno in modo  espresso- né l’obbligo della indizione di una procedura selettiva, né la comparazione e ciò in quanto il tratto fiduciario personale assume comunque un carattere largamente predominante.

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