Revisore dei conti: per il Consiglio di Stato è escluso lo svolgimento di 3 incarichi presso lo stesso Ente anche se non consentivi

Revisore dei conti: per il Consiglio di Stato è escluso lo svolgimento di 3 incarichi presso lo stesso Ente anche se non consentivi  

 

10 Dec, 2014by Redazione

Nella Sentenza n. 5976 del 3 dicembre 2014, il Consiglio di Stato osserva che il tenore letterale della disposizione contenuta nell’art. 235, comma 1 del Dlgs. n. 267/00, secondo cui “l’Organo di revisione contabile dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della Delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta”, esclude di per sé lo svolgimento dell’incarico di Revisore dei conti presso un Ente Locale per una terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano o meno consecutivi. I Giudici rilevano che la ratio della predetta disposizione è rinvenibile nella non irragionevole esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all’Organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento predicati dall’art. 97 della Costituzione, rispetto ai quali non trova diverso positivo fondamento l’opzione ermeneutica propugnata dai primi Giudici, secondo cui l’interpretazione letterale e restrittiva del ricordato art. 235, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 darebbe luogo a un’inammissibile e irrazionale forma di ineleggibilità a carattere perpetuo che inciderebbe sulla stessa sfera lavorativa dei soggetti interessati allo svolgimento dell’incarico, tanto più che detta limitazione riguarda soltanto gli incarichi svolti presso lo stesso Ente. La stessa nuova formulazione dell’art. 235, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, nel testo introdotto dall’art. 19, comma 1-bis, lett. a), del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14, secondo cui l’incarico de quo non può essere svolto per più di 2 volte nello stesso Ente, suffraga la fondatezza dell’appello, giacché, sebbene non applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame, ben può essere considerata di natura latu sensu interpretativa o quanto meno chiarificatrice della ratiodella norma, come sopra delineata.

 

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