Più magre le buste dei segretari

 

Articolo di Tiziano Grandelli,Mirco Zamberlan

da Il Sole 24 Ore – Norme e tributi / Autonomie locali e Pa del 24 ottobre, p. 15

SINTESI A CURA DELLA REDAZIONE DE “IL SOLE 24 ORE”

La legge di stabilità risolve una questione che si trascina da cinque anni, quella riguardo al dilemma se si debba applicare prima il galleggiamento o prima la maggiorazione nel calcolo della retribuzione di posizione dei segretari comunali. La legge di stabilità dispone una volta per tutte che la maggiorazione debba precedere il galleggiamento, il che è meno favorevole per i segretari, ma più leggero per le casse comunali.

La vicenda è nata nel 2006 quando l’Aran e la Ragioneria generale dello Stato volevano applicare prima il galleggiamento di cui all’articolo 41, comma 5 del Ccnl 16 maggio 2001 e a loro si contrapponevano l’Agenzia per la gestione dell’Albo dei segretari e le organizzazioni sindacali, che invece volevano far precedere la maggiorazione prevista dall’articolo 41, comma 5 del medesimo Contratto nazionale.

Per l’Aran la situazione era abbastanza chiara: la comparazione per la determinazione dell’importo del galleggiamento doveva effettuarsi fra la posizione dirigenziale più elevata dell’ente e la retribuzione di posizione del segretario, intendendo come tale quella determinata in base alla tipologia e alla dimensione dell’ente, a cui si deve aggiungere l’eventuale maggiorazione di retribuzione riconosciuta dall’amministrazione per incarichi ulteriori e aggiuntivi.

Seguendo queste indicazioni, i Comuni hanno applicato ai segretari prima la maggiorazione e poi il galleggiamento. Contro tale calcolo alcuni segretari comunali hanno fatto ricorso e hanno trovato piena ragione in sede di contenzioso.

Forse per contrastare questo fiume di sentenze a sfavore delle casse comunali, ora la legge di stabilità dispone appunto che sia la maggiorazione a preceder il galleggiamento. Questa interpretazione di una disposizione inserita in un contratto collettivo nazionale non può certo definirsi “autentica”, in quanto promana da un soggetto diverso dall’originario e, quindi, può disporre solo per il futuro.

La legge di stabilità, all’articolo 4, comma 26, impone che il calcolo del galleggiamento avvenga prendendo come base sia la retribuzione del segretario, sia l’eventuale maggiorazione. Dal 1° gennaio 2010, quindi, sarà vietato calcolare la maggiorazione in modo difforme da quanto indicato nella legge di stabilità e, quindi, quantificando la maggiorazione e il galleggiamento in maniera disgiunta o, peggio, ponendo il galleggiamento a base della maggiorazione. Insomma, saranno vietate tutte le interpretazioni più “generose” verso i segretari comunali, pena l’ipotesi di danno erariale in quanto i compensi così erogati sarebbero elargiti contra legem. Permane l’obbligo invece di dare esecuzione a tutte le decisioni, anche in senso contrario, adottate dai giudici entro la fine dell’anno.

 

 

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