Nuove disposizioni per il rilascio e la richiesta di certificati.

OGGETTO:  Nuove disposizioni per il rilascio e la richiesta di certificati.

 

 

L’art.15 della L.12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011, ha introdotto importanti novità nell’azione amministrativa.  

·   Dal 1 gennaio 2012 è vietato alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Treni Italia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati.

Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni relativamente a stati e qualità personali sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, deve essere messa una apposita dicitura che indichi che il certificato non può essere prodotto agli organi della PA e ai gestori di pubblici servizi.

Non è possibile richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati inerenti stati, qualità personali e fatti che risultino “autocertificabili” che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi siano tenuti a certificare.

In luogo di tali atti o certificati siamo tenuti ad acquisire d’ufficio le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà. Diversamente, siamo obbligati ad accettare la dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato.

 

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