Print Friendly, PDF & Email

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 15 aprile 2014

218.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

ALLEGATO

ALLEGATO 3

5-01702 Fragomeli: Sulle misure da adottare per assicurare l’impiego dei segretari di fascia C nei piccoli comuni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l’interrogazione all’ordine del giorno l’On. Fragomeli chiede che il Governo assuma iniziative volte a consentire ai segretari comunali, iscritti nella fascia professionale C, cioè quella di ingresso in carriera, di esercitare le proprie funzioni presso i comuni e le loro forme associative, con popolazione fino a 10.000 abitanti. 

  Voglio, innanzitutto, precisare che il limite demografico di 3.000 abitanti, previsto per le sedi presso cui possono essere nominati i segretari iscritti nella fascia professionale C, è stato introdotto in sede di contrattazione nazionale e, più precisamente, dall’articolo 31 del Contratto Nazionale di categoria del 16 maggio 2001. 

  Pertanto, allo stato attuale della disciplina legislativa e dell’assetto delle fonti che regolano la materia, qualsiasi ipotesi di modifica del predetto limite non può essere apportata al di fuori delle sedi contrattuali. 

  Tuttavia, l’eventuale innalzamento della soglia da 3.000 a 5.000 abitanti determinerebbe l’esigenza di valutare, contestualmente, anche la correlata rimodulazione dell’intero percorso di carriera professionale. 

  In particolare, qualora si procedesse alla descritta ipotesi di innalzamento, i segretari collocati nella fascia C disporrebbero di un numero ben maggiore di sedi ove assumere servizio, con contestuale riduzione di quelle disponibili per i segretari collocati nella fascia B (corrispondente ai comuni della fascia demografica tra 3.001 e 10.000 abitanti e, dopo due anni di servizio, ai comuni della fascia tra 10.001 e 65.000 abitanti). 

  Peraltro, la disciplina introdotta dalla legge sulla spending review – cui fa riferimento l’interrogante – riguarda le funzioni fondamentali attribuite ai comuni e, pertanto, non può afferire all’esercizio delle funzioni dei segretari degli enti locali. Tali funzioni, infatti, sono regolate dallo specifico regime giuridico di detta figura professionale, obbligatoria esclusivamente per le province e per i comuni, in forma singola o associata, e contemplata dagli articolo 97 e seguenti del testo unico degli enti locali. 

  Richiamo, in proposito, la deliberazione n. 114 del 2 maggio 2001 del Consiglio di Amministrazione della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, secondo la quale la figura professionale di segretario comunale e provinciale è prevista solo presso i comuni e le province ovvero dalle convenzioni di segreteria. L’obbligatorietà di tale ruolo non può essere estesa alle unioni di comuni e alle comunità montane. 

  In questa stessa direzione, la legge Delrio sulle province e città metropolitane ha previsto che, nell’ambito dell’unione di comuni, le funzioni di segretario siano svolte dal segretario di un comune facente parte dell’unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli incarichi di segretario affidati ai dipendenti dell’unione.

 

Torna in alto